Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28054 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28054 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA in GERMANIA avverso la sentenza in data 12/03/2024 della CORTE DI APPELLO DI TO- RINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sos procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugn la sentenza in data 12/03/2024 della Corte di appello di Torino, che ha appli la pena concordata dalle parti, con rinuncia ai motivi di appello, ai sensi d 599-bis cod. proc. pen..
Deduce:
Inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione a artt. 598-bis e 599-bis cod. proc. pen., per omessa notifica della fissaz udienza.
Il ricorrente premette che il 29/01/2024 veniva notificato alla dif decreto di citazione per il giudizio di appello, fissato per il giorno 25/03/2 con PEC in data 31/01/2024 la difesa avanzava richiesta di trattazione orale; 04/03/2024 la difesa inviava PEC al procuratore generale, con proposta
1 COGNOME
…,
concordato; che non perveniva alcuna comunicazione fino al 18/03/2024, quando veniva notificata la sentenza emessa il 12/03/2024 dalla Corte di appello, oggi impugnata.
Deduce, quindi, che «la scrivente difesa, avendo peraltro richiesto la trattazione orale del procedimento, secondo il combinato disposto degli artt. 598bis c.p.p. e 599-bis c.p.p., lamenta quindi l’omessa notifica alla difesa della data di udienza del 12/03/2024».
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 599 bis c.p.p., in riferimento all’art. 129 cod. proc. pen..
A tale proposito si denuncia l’omessa motivazione sulla eventuale sussistenza di cause immediate di proscioglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse e perché propone questioni non consentite.
1.1. La carenza d’interesse attiene al primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata fissazione dell’udienza di trattazione orale della richiesta di pena concordata. A tale proposito va premesso che la richiesta di pena concordata avanzata dalla difesa si era perfezionata con il consenso espresso per iscritto dal Procuratore generale e che la Corte di appello ha pronunciato la sentenza in conformità alla richiesta delle parti, applicando la pena da loro così concordata.
1.2. Ciò premesso, va ricordato che l’interesse a impugnare, così come richiamato dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente; id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093 – 01 seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3 -, Sentenza n. 30547 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 276274 – 01). In altre parole, l’interesse ad impugnare si identifica con l’interesse a conseguire un vantaggio concreto dalla riforma o dall’annullamento del provvedimento impugnato.
Vantaggio concreto che -invero- non si rinviene nel caso in esame, né viene prospettato dal ricorrente.
Per come anticipato, infatti, la sentenza oggi impugnata è stata pronunciata in conformità alla volontà espressa dalle parti, così che, con essa, l’odierno
COGNOME
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ricorrente ha perseguito l’obiettivo cui aspirava con l’istanza ex art. 599-bis cod. proc. pen., ossia l’applicazione di una pena da lui stesso determinata, in accordo con il pubblico ministero.
Tanto vale a dire che il ricorrente non sortirebbe nessun effetto pratico più favorevole dall’annullamento della sentenza impugnata.
Da qui l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, per carenza d’interesse.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché solleva una questione non consentita in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso. A tale riguardo, va richiamato il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al 2 concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).
Il ricorrente, nel caso in esame, deduce genericamente un vizio di omessa motivazione sulla misura di una pena che non è illegale e che è stata concordata sulla base di una richiesta avanzata dalla stessa parte che ora muove la censura.
Da ciò consegue che il motivo in esame non rientra tra le censure che è possibile muovere con il ricorso per cassazione presentato avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis, cod. proc. pen.. Da qui l’inammissibilità dei ricorsi.
Quanto COGNOME esposto COGNOME porta COGNOME alla COGNOME declaratoria COGNOME di COGNOME inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2024