Concordato in appello: la rinuncia ai motivi blocca il ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma le sue implicazioni procedurali sono nette e vincolanti. Con la recente Ordinanza n. 26695/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: una volta raggiunto l’accordo e rinunciato ai motivi di appello, non è più possibile contestare la sentenza in Cassazione, neppure lamentando la mancata applicazione dell’assoluzione immediata prevista dall’art. 129 c.p.p. Approfondiamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Dal Concordato al Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Durante il giudizio di secondo grado, l’imputato e il Procuratore Generale avevano raggiunto un accordo sul trattamento sanzionatorio, secondo la procedura del concordato in appello. In tale contesto, l’imputato aveva contestualmente rinunciato agli altri motivi di gravame.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, sollevando un vizio di motivazione relativo alla mancata applicazione dell’art. 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di dichiarare immediatamente il proscioglimento quando ne ricorrano le evidenti condizioni.
La Disciplina del Concordato in Appello e i suoi Effetti
Il concordato in appello permette alle parti di accordarsi sulla pena da applicare, a fronte della rinuncia ai motivi di appello da parte dell’imputato. Questo meccanismo mira a velocizzare la definizione del processo. La decisione della Cassazione si concentra proprio sulla natura vincolante di questa rinuncia. L’atto di rinunciare ai motivi di appello non è una mera formalità, ma un atto dispositivo che preclude future contestazioni su quegli stessi punti.
Le Motivazioni della Cassazione sull’Inammissibilità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. I giudici hanno chiarito che, una volta che la sentenza è stata emessa in seguito a un concordato in appello, il ricorso per cassazione diventa inammissibile se contesta:
1. La formazione della volontà dell’imputato di accedere all’accordo.
2. Il consenso prestato dal Procuratore Generale.
3. Un contenuto della sentenza difforme da quanto concordato.
Soprattutto, la Corte ha sottolineato che sono parimenti inammissibili le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato o alla presunta mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
L’Orientamento Consolidato della Giurisprudenza
A supporto della propria tesi, la Corte ha richiamato una precedente pronuncia (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018), che aveva già stabilito questi principi. L’adesione al concordato è una scelta processuale che chiude la porta a successive riconsiderazioni nel merito, compresa quella sull’evidenza di una causa di non punibilità. Accettando la pena, l’imputato accetta anche la conseguenza che il giudice d’appello non debba più esaminare i motivi a cui ha rinunciato.
La Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
Come conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria prevista per chi adisce la Corte con ricorsi manifestamente infondati o inammissibili, al fine di scoraggiare impugnazioni dilatorie.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma la rigidità degli effetti derivanti dal concordato in appello. La scelta di avvalersi di questo strumento deve essere attentamente ponderata dalla difesa, poiché comporta una preclusione quasi totale alla possibilità di un successivo ricorso in Cassazione. La rinuncia ai motivi è un atto tombale che non consente ripensamenti, neanche se fondati sulla potenziale esistenza di una causa di assoluzione. La decisione riafferma l’importanza della coerenza processuale e il valore vincolante degli accordi raggiunti tra le parti, in un’ottica di efficienza e certezza del diritto.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
No, il ricorso è inammissibile se contesta motivi a cui l’imputato ha rinunciato, la formazione della volontà di concordare, o la mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p.
La rinuncia ai motivi di appello nel concordato è definitiva?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che la rinuncia ai motivi, quale presupposto del concordato, è un atto processuale con effetti definitivi che preclude la possibilità di riproporre le stesse doglianze in un successivo grado di giudizio.
Cosa accade se un ricorso viene dichiarato inammissibile in questi casi?
L’imputato che presenta un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26695 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26695 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; ‘. 5
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Napoli, in data 13/11/2023, vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.;
rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., aveva contestualmente rinunciato agli altri motivi;
ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 aprile 2024
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Il Presidente