Concordato in Appello: La Cassazione Fissa i Paletti per l’Impugnazione
L’istituto del concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso penale, ma quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili per l’ammissibilità del ricorso, fornendo chiarimenti cruciali per imputati e difensori.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva ratificato un accordo processuale ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. L’imputato, dopo aver acconsentito al concordato, ha tentato di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando un presunto difetto di motivazione in merito alla sua effettiva responsabilità penale. La doglianza, quindi, non riguardava un vizio procedurale dell’accordo, ma entrava nel merito della valutazione di colpevolezza.
Il Concordato in Appello e i Suoi Limiti
Il concordato in appello permette alle parti (imputato e pubblico ministero) di accordarsi sui motivi d’appello, rinunciando ad altri. Se il giudice accoglie la richiesta, la pena può essere rideterminata. La legge, tuttavia, pone dei limiti molto stringenti alla possibilità di impugnare la sentenza emessa a seguito di tale accordo.
La ratio della norma è chiara: una volta che l’imputato accetta volontariamente di ‘patteggiare’ la propria posizione in appello, rinunciando a contestare alcuni punti, la sua possibilità di rimettere in discussione la vicenda si riduce drasticamente. Il ricorso in Cassazione è consentito solo per motivi specifici, che non attengono alla sostanza dell’accusa.
I Motivi Ammessi per il Ricorso
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, richiamato nell’ordinanza in esame, il ricorso avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile esclusivamente se si denunciano:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato (ad esempio, se il consenso è stato estorto con violenza o inganno).
2. Difetti nel consenso del pubblico ministero alla richiesta.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Qualsiasi altro motivo, specialmente se relativo alla valutazione della responsabilità o al merito delle prove, è considerato inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha applicato rigorosamente questi principi. I giudici hanno osservato che la doglianza del ricorrente, relativa al ‘difetto di motivazione quanto alla responsabilità’, esulava completamente dal perimetro dei motivi consentiti. Accedere a un concordato in appello implica una sostanziale accettazione del quadro accusatorio, limitando la discussione alla quantificazione della pena. Tentare di riaprire il dibattito sulla colpevolezza in sede di legittimità è un’azione non permessa dalla legge.
Di conseguenza, la Corte ha utilizzato una procedura semplificata per dichiarare l’inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. per i ricorsi infondati.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza la natura definitiva e vincolante dell’accordo raggiunto con il concordato in appello. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, il messaggio è inequivocabile: la scelta di aderire a questo rito alternativo deve essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza che le vie di impugnazione successive sono estremamente limitate. La sentenza non può essere usata come un’ulteriore istanza per rimettere in discussione il merito della propria posizione, ma solo per correggere specifici vizi procedurali che hanno inficiato la validità dell’accordo stesso.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di “concordato in appello”?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per specifici e limitati motivi previsti dalla legge, che non riguardano il merito della responsabilità penale.
Quali motivi si possono usare per impugnare una sentenza di concordato in appello?
Si può impugnare la sentenza solo se si lamentano vizi relativi alla formazione della volontà di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, o se la decisione del giudice è difforme rispetto a quanto concordato tra le parti.
Cosa succede se si propone un ricorso inammissibile contro un concordato in appello?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4046 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4046 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANDURIA il 11/01/1993
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato-avviso-a 114-P~- udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quan affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazion avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relati alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre son inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti al difetto di motivazione quanto responsabilità dell’imputato.
Ritenuto che la l’inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e n partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 maggio 2024.