Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24502 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24502 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MONDRAGONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
4-ate-awis-erattE – perr-ti÷- udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599bis e 605 cod. proc. pen. deducendo: a. il COGNOME vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione dei motivi non oggetto di rinuncia nonché violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ; b. l’COGNOME carenza assoluta di motivazione in riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen. e 99 cod. pen. laddove è stata ritenuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale e violazione di legge in quanto l’aumento di pena per la recidiva (anni quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa, pari a 2/3 della pena base) sarebbe stato operato in violazione dell’art. 99, comma 6, cod. proc. pen. perché superiore al cumulo materiale delle pene risultanti dalle condanne precedenti. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I ricorsi sono inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pe.n. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
2.1. Ed invero, quanto al ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pe na in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.
proc. pen.). Costituisce, pertanto, ius receptum che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell’art. l, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 COGNOME e altro Rv. NUMERO_DOCUMENTO che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l’imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990).
Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente richiesta avanzata a norma dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, COGNOME, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, COGNOME ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, COGNOME e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, COGNOME, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, COGNOME ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, COGNOME ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, NOME. ed altri, Rv. 245144).
2.2. Inammissibile è anche il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME.
L’impugnazione che ci occupa, anche per tale imputato, risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti e questa Corte, ancora di recente, ha chiarito che la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l’accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pen (così Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 dep. 2020, Rv. 278114 che ha precisato che l’applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l’annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l’applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione).
Una volta che le parti hanno esercitato ii potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, il patto non può essere unilateral-
mente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.
E’ stato anche chiarito che, in tema di concordato in appello, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l’illegalità della pena, in realtà si contesta l’errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti (Sez. 1, Ordinanza n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788 – 01).
Infine, quanto alla dedotta questione relativa ad un aumento di pena che sarebbe stato determinato in violazione dell’art. 99, comma 6, cod. pen., il motivo è inammissibile per la sua genericità, aspecificità e non autosufficienza.
Ed invero, il ricorrente lamenta genericamente che la pena di cui al disposto aumento sarebbe «superiore alla somma delle condanne riportate e valorizzate ex art. 99 c.p. comma 6» (così testualmente in ricordo, pag. 2) senza ulteriormente specificare quali siamo queste condanne, quale sia il cumulo richiamato e senza documentare sul punto alcunché.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del provvedimento impugnato, alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024