Concordato in Appello: L’Accordo che Blocca il Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello rappresenta uno strumento processuale finalizzato a velocizzare la definizione dei giudizi, ma quali sono le sue conseguenze sulla possibilità di ricorrere in Cassazione? Una recente ordinanza della Suprema Corte ha chiarito che l’adesione a tale accordo ha un effetto preclusivo quasi totale, rendendo di fatto inammissibile un’ulteriore impugnazione. Analizziamo questa importante decisione.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Tuttavia, la particolarità della vicenda risiedeva nel fatto che la decisione di secondo grado non era stata emessa al termine di un dibattimento ordinario, bensì in seguito a un “concordato in appello”, ovvero un accordo tra le parti sulla rideterminazione della pena.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare comunque ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando alcuni motivi di doglianza. La Suprema Corte, però, ha bloccato il ricorso sul nascere, dichiarandolo inammissibile con una procedura semplificata (de plano), senza nemmeno la necessità di un’udienza pubblica.
Il principio del concordato in appello e i suoi effetti
La decisione della Corte si fonda su un principio consolidato, che equipara gli effetti del concordato sulla pena a quelli di una vera e propria rinuncia all’impugnazione. Quando l’imputato e il Pubblico Ministero si accordano sulla pena da applicare in appello, l’interessato accetta implicitamente di non contestare più le questioni sottostanti.
Questa rinuncia non riguarda solo i motivi specifici che avrebbero potuto essere sollevati, ma si estende a tutto il perimetro delle possibili censure, comprese quelle che il giudice potrebbe rilevare d’ufficio, come le eventuali cause di non punibilità. L’accordo, quindi, congela la situazione processuale, limitando la cognizione del giudice d’appello e, come vedremo, anche quella della Cassazione.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Nelle sue motivazioni, la Suprema Corte ha affermato che i motivi proposti con il ricorso non erano consentiti dalla legge, proprio in relazione alla tipologia di sentenza impugnata (emessa a seguito di concordato). Richiamando un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 29243/2018), i giudici hanno ribadito che la definizione del procedimento con il concordato in appello produce “effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale”.
In altre parole, la scelta di accordarsi sulla pena limita non solo l’esame del giudice di secondo grado, ma preclude anche l’accesso al successivo giudizio di legittimità. Scegliendo la via dell’accordo, l’imputato rinuncia alla possibilità di far valere le proprie ragioni davanti alla Cassazione. Pertanto, il ricorso deve essere inevitabilmente dichiarato inammissibile.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
La Corte di Cassazione, dichiarando l’inammissibilità del ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione sottolinea una conseguenza fondamentale per la strategia difensiva: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica che chiude quasi ogni porta per future impugnazioni. Se da un lato offre il vantaggio di una definizione certa e più rapida della pena, dall’altro comporta la rinuncia a sottoporre la sentenza al vaglio della Corte di Cassazione. È un aspetto cruciale che avvocati e assistiti devono attentamente ponderare prima di intraprendere questa strada processuale.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’aver raggiunto un concordato in appello ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, rendendo inammissibile il successivo ricorso per cassazione perché i motivi proposti non sono consentiti.
Perché un ricorso presentato dopo un concordato in appello è considerato inammissibile?
Perché, accettando il concordato, l’interessato rinuncia a contestare le questioni relative al procedimento, anche quelle che il giudice potrebbe rilevare d’ufficio. Questa rinuncia limita la cognizione dei giudici nei gradi successivi, compreso il giudizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in questo contesto?
La persona che presenta il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24413 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 24413 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di mancata analisi di eventuali cause di non punibilità) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/05/2024