Concordato in Appello: I Limiti del Ricorso per Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato i confini molto stretti entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di concordato in appello. Questa procedura, nota anche come “patteggiamento in appello”, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma la sua adozione comporta conseguenze significative sulle possibilità di un successivo ricorso. Analizziamo la decisione per comprendere meglio la sua portata.
Il Fatto: Un Ricorso Contro il Patteggiamento in Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Tale sentenza era stata pronunciata proprio sulla base di un accordo tra l’imputato stesso e il pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo raggiunto, il ricorrente ha deciso di adire la Corte di Cassazione, lamentando il mancato proscioglimento nel merito, ovvero chiedendo una piena assoluzione sulla base dell’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Cassazione sul concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, senza udienza partecipata. La decisione si fonda su un principio consolidato: la sentenza emessa a seguito di concordato in appello può essere impugnata in Cassazione solo per motivi specifici, che non includono una riconsiderazione del merito della colpevolezza.
I Motivi Ammessi per l’Impugnazione
La Corte ha chiarito che il ricorso è ammissibile esclusivamente quando si contestano vizi legati alla formazione dell’accordo stesso. In particolare, è possibile ricorrere solo se si deducono motivi relativi a:
1. La formazione della volontà della parte di accedere al concordato (ad esempio, per violenza, errore o dolo).
2. Il consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Il contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo pattuito tra le parti.
Qualsiasi altro motivo, specialmente se attinente alla valutazione dei fatti o alla richiesta di una formula assolutoria, è considerato inammissibile.
Il Motivo Rigettato: La Richiesta di Proscioglimento
Nel caso specifico, la doglianza del ricorrente riguardava il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Questo tipo di censura esula completamente dai casi consentiti. Accettando il concordato, l’imputato di fatto rinuncia a contestare la propria colpevolezza in cambio di una rideterminazione favorevole della pena, cristallizzando così l’accertamento di responsabilità.
Le Motivazioni
La ratio della decisione risiede nella natura stessa del concordato in appello. Questo istituto processuale si basa su una logica negoziale: le parti rinunciano a una parte delle loro pretese per ottenere un risultato certo e più rapido. L’imputato rinuncia a contestare nel merito la sentenza di primo grado in cambio di uno sconto di pena o altri benefici, mentre l’accusa ottiene una definizione celere del processo. Permettere un ricorso per motivi di merito, come la richiesta di assoluzione, svuoterebbe di significato l’istituto, contraddicendo la volontà stessa delle parti che hanno sottoscritto l’accordo. La limitazione dei motivi di impugnazione serve quindi a garantire la stabilità e l’efficacia di questi accordi processuali, evitando che vengano usati in modo strumentale per ottenere un riesame della vicenda che le parti avevano concordato di non contestare più.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso. La scelta di accedere a un concordato in appello deve essere ponderata attentamente, poiché preclude quasi ogni possibilità di un successivo ricorso per Cassazione sul merito della vicenda. La decisione ha un’importante implicazione pratica: chi accetta un patteggiamento in appello deve essere consapevole che sta definendo in modo quasi tombale la propria posizione processuale. L’inammissibilità del ricorso, inoltre, comporta conseguenze economiche non trascurabili, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di “concordato in appello”?
No, il ricorso è ammesso solo in casi eccezionali e tassativamente previsti, che non riguardano il merito della colpevolezza.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
I motivi ammessi riguardano esclusivamente vizi procedurali legati alla formazione dell’accordo, come un difetto nella volontà dell’imputato di aderirvi, problemi nel consenso del pubblico ministero o una decisione del giudice non conforme a quanto pattuito.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non ammessi?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24004 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24004 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
therte-a~ise-alle-parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quant affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazion avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre son inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerente al mancata proscioglimento de ricorrente ai sensi dell’ad 129 cpp;
Ritenuto che la l’inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e no partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024.