Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23173 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
date -~ette -Partr udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, a mezzo del comune difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo “che il giudice nell’operare il calcolo attraverso il quale perviene all’applicazione della pena omette alcuni passaggi fondamentali per la determinazione della sanzione penale da diminuire” (così testualmente nel sintetico ricorso).
Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I ricorsi sono è palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
L’impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti e questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, all’entità della pena se non illegale o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).
Nello specifico, il ricorso è assolutamente oscuro in quanto non è dato di comprendere quali siano i fondamentali passaggi omessi nella determinazione della pena laddove si legge in sentenza che la pena è stata così determinata: « Per il COGNOME pena base anni 6 di reclusione ed C 26.000,00 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata e sussistente recidiva, aumentata per la continuazione ad anni 8 di reclusione ed C 36,000,00 di multa ridotta per il rito ad anni 5 e mesi 4 di reclusione ed C 24.000,00 di multa. Per la COGNOME pena base anni 6 di reclusione ed C 26.000,00 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva, aumentata per la continuazione ad anni 7 di reclusione ed C 30.000,00 di multa ridotta per il rito ad anni 4 e mesi 8 di reclusione ed C 20.000,00 di multa».
Nella concreta fattispecie, dunque, la pena è stata applicata nella misura richiesta e non è illegale.
Restava, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di col nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coeffici della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del vedimento impugnato, alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 29/05/2024