Concordato in Appello: I Limiti al Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito un importante chiarimento sui limiti di impugnabilità delle sentenze emesse a seguito di concordato in appello. Questa decisione, che dichiara inammissibili i ricorsi presentati da quattro imputati, rafforza un principio fondamentale: l’accordo sulla pena in secondo grado preclude la possibilità di contestarne successivamente il merito, salvo casi eccezionali. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le motivazioni della Suprema Corte.
Il Contesto: Dal Patteggiamento in Appello al Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano, la quale aveva rideterminato la pena inflitta in primo grado sulla base di un accordo tra le parti, secondo quanto previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo raggiunto, gli imputati decidevano di presentare distinti ricorsi per cassazione avverso tale sentenza.
Il loro tentativo era quello di rimettere in discussione aspetti che, di fatto, erano stati superati proprio dall’accordo siglato. La questione è quindi giunta al vaglio della Suprema Corte, chiamata a definire, ancora una volta, i confini dell’istituto del concordato in appello e le relative vie di ricorso.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità e il Principio del “Concordato in Appello”
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, aderendo a un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del concordato in appello: si tratta di un patto processuale attraverso il quale l’imputato, in cambio di una rideterminazione della pena, rinuncia a far valere determinati motivi di appello.
I Motivi Ammessi per l’Impugnazione
La Corte ha ribadito che il ricorso contro una sentenza frutto di un accordo è consentito solo per ragioni molto specifiche, che attengono alla regolarità del procedimento con cui l’accordo si è formato. I motivi ammissibili sono limitati a:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Problemi relativi al consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo pattuito.
I Motivi Respinti dalla Corte
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è considerata inammissibile. In particolare, la Corte ha specificato che non possono essere fatti valere motivi quali:
* Questioni a cui si è rinunciato con l’accordo.
* La mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.).
* Vizi nella determinazione della pena, a meno che la sanzione non sia palesemente illegale (cioè fuori dai limiti di legge o di tipo diverso da quello previsto).
Nel caso di specie, i ricorsi degli imputati non rientravano in nessuna delle categorie ammissibili, portando inevitabilmente alla loro reiezione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla necessità di preservare la stabilità e l’efficienza deflattiva del concordato in appello. Se fosse consentito rimettere in discussione liberamente il contenuto di un accordo già raggiunto, l’istituto perderebbe la sua stessa ragion d’essere, che è quella di definire il processo in modo più rapido. Accettando il concordato, l’imputato compie una scelta processuale strategica, bilanciando il vantaggio di una pena concordata con la rinuncia a contestare altri aspetti della sentenza di primo grado. La giurisprudenza citata nell’ordinanza (Cass. n. 22002/2019) conferma questa linea interpretativa, sottolineando che il controllo della Cassazione deve limitarsi alla legalità dell’accordo e della pena irrogata, senza invadere il merito delle scelte compiute dalle parti. L’inammissibilità, pertanto, non è una mera formalità, ma la logica conseguenza della natura pattizia del procedimento.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame offre una lezione chiara: il concordato in appello è uno strumento efficace ma che comporta conseguenze definitive. La decisione di aderirvi deve essere ponderata attentamente, con la consapevolezza che preclude quasi ogni possibilità di ulteriore impugnazione sul merito della condanna e della pena. Per i professionisti del diritto, ciò significa dover illustrare con estrema chiarezza ai propri assistiti i pro e i contro di tale scelta. Per gli imputati, rappresenta la necessità di comprendere che l’accordo segna un punto di non ritorno nel percorso processuale. La condanna finale al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende funge da ulteriore monito contro la presentazione di ricorsi esplorativi e privi dei requisiti di legge.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di “concordato in appello”?
No. Il ricorso è ammissibile solo per motivi molto specifici che riguardano vizi nella formazione della volontà dell’imputato, nel consenso del pubblico ministero, o nel caso in cui la decisione del giudice sia difforme dall’accordo raggiunto tra le parti.
Quali tipi di contestazioni sono considerati inammissibili in questo contesto?
Sono inammissibili tutte le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato con l’accordo, alla mancata valutazione di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) e ai vizi nella determinazione della pena, a meno che la sanzione inflitta non sia palesemente illegale.
Cosa succede se un ricorso contro un concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in quattromila euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23087 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23087 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA NOME CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
91~ – 5791szraite – rmrt1;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 140)
MOTIVI DELLA DECISIONE
I suddetti imputati hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull’accordo delle parti, a mente dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Le censure proposte nei ricorsi in disamina sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni d proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti a determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prev dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 – 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
All’inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
igliere estensore
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Il Pridnte