Concordato in Appello: I Limiti dell’Impugnazione in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sui motivi di appello e sulla pena da applicare. Tuttavia, quali sono i limiti per impugnare la sentenza che ne deriva? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili di tale impugnazione, dichiarando inammissibile un ricorso basato su motivi rinunciati implicitamente con l’accordo stesso.
I Fatti del Caso
Un imputato, tramite il suo difensore, presentava ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli, emessa proprio a seguito di un concordato in appello. L’accordo tra le parti aveva portato alla rideterminazione della pena, ma il ricorrente lamentava un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che il giudice d’appello avesse omesso di motivare sulla insussistenza dei presupposti per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e sull’applicazione della recidiva contestata.
I Motivi del Ricorso e la questione sul concordato in appello
L’unico motivo di ricorso si concentrava su una presunta violazione dell’obbligo di motivazione. Secondo la difesa, anche in caso di accordo sulla pena, il giudice d’appello avrebbe dovuto comunque verificare e dare conto della impossibilità di pronunciare una sentenza di proscioglimento per evidente innocenza dell’imputato o per altre cause di non punibilità. La difesa contestava, quindi, una sorta di “automatismo” nell’accoglimento dell’accordo, senza il preventivo e necessario controllo previsto dall’art. 129 c.p.p.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che il motivo addotto dal ricorrente non rientra tra quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del concordato in appello. La Corte ha richiamato un suo consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare, la sentenza n. 22002/2019), secondo cui la scelta di accedere a tale rito comporta una rinuncia implicita a far valere determinate doglianze. Quando l’imputato accetta di concordare la pena, rinuncia a contestare la valutazione dei fatti e la propria colpevolezza, focalizzando il giudizio esclusivamente sulla quantificazione della sanzione.
Per questo motivo, sono inammissibili i ricorsi che lamentano:
1. La mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché si tratta di un tema implicitamente superato dall’accordo.
2. Vizi attinenti alla determinazione della pena (come la valutazione della recidiva), a meno che la sanzione inflitta non sia illegale, ovvero diversa da quella prevista dalla legge o al di fuori dei limiti edittali.
Il ricorso in Cassazione avverso una sentenza di concordato è, invece, ammissibile solo per motivi specifici che attengono alla regolarità dell’accordo stesso, quali:
– Vizi nella formazione della volontà della parte.
– Mancanza del consenso del pubblico ministero.
– Contenuto della sentenza difforme da quanto pattuito.
Nel caso di specie, il ricorso è stato giudicato non solo infondato nel merito, ma anche proposto in forma generica e apodittica, limitandosi a dolersi di una presunta omissione di motivazione su punti che l’accordo stesso aveva neutralizzato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale: il concordato in appello è una scelta processuale strategica con precise conseguenze. Scegliendo questa via, l’imputato ottiene una potenziale riduzione della pena in cambio della rinuncia a contestare nel merito l’affermazione di responsabilità. Non è possibile, quindi, beneficiare dei vantaggi dell’accordo e, contemporaneamente, tentare di ottenere un proscioglimento in Cassazione basandosi su motivi a cui si è implicitamente rinunciato. La decisione sottolinea la serietà e la definitività dell’accordo processuale, circoscrivendo la possibilità di un successivo ricorso a sole ipotesi di vizi genetici dell’accordo o di palese illegalità della pena irrogata.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di ‘concordato in appello’ lamentando che il giudice non abbia valutato un’assoluzione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’accordo sulla pena implica la rinuncia a far valere tali questioni. La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. è un motivo non consentito per impugnare questo tipo di sentenza.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo se si deducono motivi relativi a vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, a un contenuto della sentenza diverso da quello concordato, o all’illegalità della sanzione inflitta (perché diversa da quella prevista dalla legge o fuori dai limiti edittali).
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
La presentazione di un ricorso inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, come stabilito dalla Corte nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37336 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 37336 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Comune NOME, nato a Mugnano di Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza pronunciata in data 06/06/2025 dalla Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata in data 06/06/2025 dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen..
con un unico motivo, si deduce il vizio di motivazione per essere omessa la motivazione sulla insussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e “in ordine alla all’applicazione della recidiva c come contestata”.
Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo viene dedotto un motivo non consentito.
Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di concordato in appello, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sia trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica ed apodittica, si lim dolersi dell’omessa ovvero apparente motivazione sui presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 24/10/2025
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