Concordato in Appello: I Limiti del Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per deflazionare il carico giudiziario, consentendo alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, la natura consensuale di questo istituto pone dei limiti precisi alla possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito quali sono i confini invalicabili per il ricorso, dichiarandolo inammissibile quando le doglianze non rientrano nei casi tassativamente previsti dalla legge.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Dichiarato Inammissibile
Nel caso di specie, un’imputata aveva presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva ratificato un accordo sulla pena. La ricorrente lamentava, tra le altre cose, un difetto di motivazione riguardo all’individuazione del fatto più grave e alla misura degli aumenti di pena applicati ai sensi dell’articolo 81 del codice penale (reato continuato).
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso attraverso una procedura semplificata e non partecipata, come previsto per queste fattispecie, giungendo a una declaratoria di inammissibilità.
I Motivi di Ricorso e le Regole del Concordato in Appello
La chiave per comprendere la decisione risiede nella natura stessa del concordato in appello. Quando le parti raggiungono un accordo sulla pena, di fatto rinunciano a contestare nel merito la decisione, accettando una determinata qualificazione giuridica del fatto e una specifica sanzione.
La legge stabilisce che il ricorso per Cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per motivi molto specifici, che attengono alla regolarità del consenso e non alla valutazione di merito del giudice. In particolare, è possibile ricorrere solo se si lamentano:
* Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
* Vizi relativi al consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
* Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Le contestazioni sollevate dalla ricorrente, relative alla motivazione sulla quantificazione della pena, esulano da questo perimetro. Esse rappresentano critiche al merito della valutazione del giudice, che sono precluse proprio in virtù dell’accordo raggiunto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha chiarito che le doglianze inerenti al difetto di motivazione sul calcolo della pena non rientrano tra i motivi consentiti per impugnare una sentenza di concordato in appello. Accettando il concordato, l’imputato accetta implicitamente anche la valutazione del giudice sulla pena base e sugli aumenti per la continuazione. Pertanto, non può successivamente contestare in sede di legittimità la logicità della motivazione su questi punti.
La decisione si fonda sul principio che l’accordo processuale cristallizza la pena, rendendo irrilevanti successive contestazioni sul suo merito. La procedura semplificata, inoltre, conferma la volontà del legislatore di dare rapida e definitiva esecuzione a queste sentenze, evitando ulteriori gradi di giudizio su questioni già oggetto di pattuizione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La pronuncia di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per la ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza serve da monito: il ricorso contro una sentenza di patteggiamento in appello è un’opzione eccezionale e non uno strumento per rimettere in discussione il merito di un accordo liberamente sottoscritto. Le parti devono essere pienamente consapevoli che, una volta raggiunto il concordato, le vie per impugnare la decisione si restringono drasticamente ai soli vizi genetici dell’accordo stesso.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di “concordato in appello”?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un numero limitato di motivi specificamente previsti dalla legge, che non riguardano il merito della decisione.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di concordato in appello?
I motivi ammessi sono quelli relativi a vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, o a una decisione del giudice non conforme all’accordo pattuito.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza fondati motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4053 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4053 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a EBOLI il 19/12/1986
avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato- avvio – alle – Parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
(
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in esaminati gli atti il provvedimento impugnator) (2,4.2.N.» ..)u, q ·
ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto av i verso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che se affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano mot alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, m inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti al difetto di motivazione individuazione del fatto più grave e alla misura della pena irrogata per gli aumenti a sensi dell’ad 81 cpv.
Ritenuto che la l’inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplifi partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seco cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento d processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2, t ottelr Così deciso il itmififfiunt 2024.