Concordato in Appello: Limiti all’Impugnazione e Inammissibilità del Ricorso
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena, ottenendo una rapida definizione del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i limiti all’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di tale accordo, ribadendo un principio fondamentale: la scelta del concordato implica una rinuncia a contestare nel merito la pena concordata.
Il Caso in Esame
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il reato di cui all’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale). In sede di appello, l’imputato e la procura generale raggiungevano un accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ratificava l’accordo e rideterminava la pena in un anno di reclusione.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge proprio in relazione al trattamento sanzionatorio, ovvero l’oggetto stesso del patto processuale.
La Decisione della Cassazione sul concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una lettura rigorosa della normativa che regola l’istituto. I giudici hanno sottolineato che, aderendo al concordato in appello, le parti effettuano una valutazione congiunta e accettano una determinata qualificazione giuridica dei fatti e l’entità della pena. Tale accordo, una volta vagliato e accolto dal giudice d’appello, non può essere rimesso in discussione con motivi generici in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che il legislatore, con l’introduzione del comma 5-bis all’articolo 610 del codice di procedura penale, ha volutamente limitato le ragioni per cui è possibile ricorrere in Cassazione avverso una sentenza frutto di concordato in appello. I motivi dedotti dal ricorrente, relativi a presunti vizi di motivazione sulla congruità della pena, non rientrano tra quelli consentiti.
Il ruolo del giudice d’appello, in questi casi, è quello di verificare la correttezza giuridica dell’accordo e la congruità della pena richiesta, assicurandosi che rispetti i parametri legali. Una volta effettuato tale controllo, come avvenuto nel caso di specie, la decisione diventa sostanzialmente non censurabile per quanto riguarda gli aspetti concordati. Impugnare la pena concordata equivale a contraddire la propria precedente manifestazione di volontà, un comportamento processualmente non ammesso.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza la natura e la funzione del concordato in appello come strumento di definizione processuale basato sull’accordo delle parti. La decisione di avvalersi di questo istituto è strategica e comporta una conseguenza ineludibile: la sostanziale rinuncia a contestare l’esito sanzionatorio davanti alla Corte di Cassazione. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, ciò significa che la scelta del concordato deve essere ponderata attentamente, bilanciando il beneficio di una pena certa e spesso ridotta con la perdita di un grado di giudizio per contestarne il merito.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza decisa con ‘concordato in appello’?
No, non è sempre possibile. La legge (art. 610, comma 5-bis, c.p.p.) prevede specifici e limitati motivi di ricorso avverso le sentenze emesse a seguito di concordato, escludendo doglianze generiche sulla motivazione o sul trattamento sanzionatorio che è stato oggetto dell’accordo tra le parti.
Qual è il ruolo del giudice d’appello nel ‘concordato in appello’?
Il giudice d’appello ha il dovere di controllare la correttezza della qualificazione giuridica del reato e la congruità della pena concordata tra le parti. Deve verificare che l’accordo rispetti i parametri e i limiti stabiliti dall’art. 599-bis c.p.p. prima di ratificarlo con la sentenza.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’ viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nel caso specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36323 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36323 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, ha rideterminato ex art. 599-bis cod. proc. pen. la pena in un anno di reclusione in ordine al delitto di cui all’art. 337 cod. pen.
Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge. in ordine al trattament sanzionatorio.
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo il motivo dedotti esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen così come novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull’entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiun dell’impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, do avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limi indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo all correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2025