Concordato in appello: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’adesione al concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, limita significativamente la possibilità di presentare un successivo ricorso. Questa decisione offre spunti importanti sulle conseguenze strategiche di tale scelta processuale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. In secondo grado, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena, applicando l’istituto del concordato in appello. La Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva così rideterminato la sanzione penale per i reati contestati. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione relativo alla mancata applicazione di una causa di non punibilità.
L’istituto del Concordato in Appello
Il concordato in appello, introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (L. 103/2017), è uno strumento processuale che permette alle parti (pubblico ministero e imputato) di accordarsi sull’accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello, con una conseguente rideterminazione della pena. Il giudice d’appello, una volta investito della richiesta congiunta, ha il compito di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena richiesta e il rispetto dei limiti legali. Se l’esito di questo controllo è positivo, il giudice emette una sentenza conforme all’accordo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso dell’imputato inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa della normativa che regola l’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di concordato. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la legge ponga dei paletti precisi ai motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione in questi casi.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che la scelta di aderire al concordato in appello implica una valutazione congiunta e una parziale rinuncia all’impugnazione da parte dell’imputato. Questo accordo processuale, una volta ratificato dal giudice d’appello che ne ha verificato la legalità e la congruità, non può essere rimesso in discussione con motivi generici o non specificamente previsti dalla legge.
Il legislatore, attraverso l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, ha inteso definire un perimetro ben preciso per l’impugnabilità di tali sentenze. Il motivo sollevato dal ricorrente, relativo a un presunto vizio di motivazione, non rientrava tra quelli esperibili. L’ordinanza chiarisce che il giudice d’appello, nel recepire l’accordo, compie una valutazione complessiva che assorbe anche le questioni che le parti, con l’accordo stesso, hanno deciso di superare. Pertanto, tentare di riaprire la discussione su tali punti in sede di legittimità è un’azione processualmente non consentita.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame conferma che il concordato in appello è un istituto che favorisce la deflazione del contenzioso, ma che richiede un’attenta ponderazione da parte della difesa. Aderire a un accordo sulla pena significa accettare una limitazione del proprio diritto di impugnazione. È una scelta strategica che baratta la possibilità di un esito potenzialmente più favorevole in un giudizio ordinario con la certezza di una pena concordata, ma chiudendo di fatto la porta a quasi ogni ulteriore contestazione davanti alla Corte di Cassazione. Di conseguenza, l’imputato che opta per questa via deve essere pienamente consapevole che la sentenza emessa sulla base dell’accordo sarà, nella maggior parte dei casi, definitiva.
Cos’è il ‘concordato in appello’ secondo questa ordinanza?
È un istituto processuale in cui le parti si accordano sulla qualificazione giuridica dei fatti e sull’entità della pena da irrogare. Questo accordo, una volta verificato e applicato dal giudice d’appello, porta a una sentenza che recepisce quanto concordato.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi specifici previsti dalla legge. L’ordinanza chiarisce che non tutti i vizi possono essere fatti valere. In particolare, i motivi proposti nel caso di specie, relativi a vizi di motivazione, sono stati ritenuti inammissibili.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato (vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.) non rientra tra quelli che la legge consente di proporre avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36304 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36304 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello d Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, ha rideterminato ex art. 599-bis cod. proc. pen. la pena in un anno di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 385 e 3 cod. pen.
Il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. pen.
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo il motivo dedotto esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen così come novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull’entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiun dell’impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, do avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limi indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo all correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2025