Concordato in Appello: La Cassazione Ne Sancisce i Limiti di Impugnabilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la sentenza emessa a seguito di un concordato in appello non è liberamente impugnabile. Questa decisione offre uno spunto cruciale per comprendere la natura e gli effetti di questo importante istituto, introdotto per deflazionare il carico giudiziario e definire più celermente i processi. Analizziamo i dettagli della vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il grave reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). In sede di appello, a seguito di un precedente annullamento con rinvio da parte della Cassazione, l’imputato e la procura generale avevano raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. La Corte d’Appello, valutata la congruità dell’accordo, aveva quindi rideterminato la pena in nove anni di reclusione.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare un ulteriore ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione e la violazione di legge, in particolare per la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., che prevede l’obbligo di prosciogliere l’imputato in presenza di determinate condizioni.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una chiara spiegazione sui limiti del diritto di impugnazione in caso di concordato in appello. I giudici hanno sottolineato che questo istituto si basa su un patto processuale: le parti si accordano sulla qualificazione giuridica dei fatti e sull’entità della pena, e il giudice d’appello ha il compito di verificare la correttezza di tale accordo e la congruità della pena richiesta.
Una volta che il giudice ratifica questo patto con una sentenza, la possibilità di impugnarla è drasticamente limitata. La legge, infatti, stabilisce tassativamente i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione avverso una sentenza di questo tipo, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. I motivi addotti dal ricorrente nel caso di specie non rientravano in questo novero ristretto.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla natura stessa del concordato in appello. Si tratta di un istituto che presuppone una valutazione congiunta e una rinuncia volontaria da parte dell’imputato ai motivi di appello originariamente proposti. Permettere un’impugnazione basata su motivi generici o non previsti dalla legge svuoterebbe di significato l’istituto stesso, vanificando l’accordo raggiunto e la finalità deflattiva per cui è stato creato.
Il controllo del giudice d’appello è garanzia della legalità e della giustizia dell’accordo: egli deve verificare che i parametri legali siano rispettati e che la pena sia adeguata. Una volta superato questo vaglio, l’accordo si consolida e preclude, di norma, un ulteriore esame del merito da parte della Corte di Cassazione. L’inammissibilità del ricorso, pertanto, non è una sanzione, ma la logica conseguenza della scelta processuale compiuta dalle parti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza la stabilità e l’efficacia del concordato in appello. Le conclusioni pratiche sono evidenti: chi sceglie di aderire a un accordo sulla pena in secondo grado deve essere consapevole che sta compiendo una scelta strategica con conseguenze definitive. La possibilità di contestare la sentenza che ne deriva è eccezionale e circoscritta a vizi specifici. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e consapevole prima di accedere a riti che, pur offrendo vantaggi in termini di celerità e certezza della pena, comportano una significativa limitazione del diritto di impugnazione.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di un ‘concordato in appello’?
Sì, ma il ricorso è possibile solo per i motivi specificamente previsti dalla legge, come indicato dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Non è possibile rimettere in discussione il merito dell’accordo raggiunto tra le parti e approvato dal giudice.
Cos’è il ‘concordato in appello’ previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale?
È un accordo processuale tra accusa e difesa sulla ridefinizione della qualificazione giuridica del reato e/o sulla pena da applicare in grado di appello. Se il giudice lo ritiene corretto e la pena congrua, emette una sentenza che recepisce tale accordo.
Qual è la conseguenza se un ricorso contro una sentenza di ‘concordato in appello’ viene dichiarato inammissibile?
La sentenza emessa dalla Corte d’Appello diventa definitiva. Come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36292 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36292 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, rideterminato ex art. 599-bis cod. proc. pen. la pena in anni nove di reclusione in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all’omessa applicazione dell’art.129 cod. proc. pen.
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo i motivi dedotti esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen così come novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull’entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiun dell’impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, do avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limi indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo all correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2025