Concordato in Appello: La Cassazione Fissa i Paletti per l’Impugnazione
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Ma una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la sentenza, quali sono le possibilità di contestarla? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti molto stringenti per l’ammissibilità del ricorso, ribadendo la natura quasi definitiva di tale patteggiamento.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma di una sentenza di primo grado, aveva applicato a un imputato la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e 2.000 euro di multa. Questa decisione era il risultato di una richiesta concorde delle parti, che avevano raggiunto un accordo sulla pena rinunciando agli altri motivi di gravame.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando una presunta disparità di trattamento rispetto a un coimputato. Il motivo del ricorso si basava su una diversa applicazione di una norma procedurale che, a suo dire, avrebbe creato un’ingiusta differenziazione.
La Decisione della Corte e i Limiti del Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, adottando una procedura snella (de plano) senza udienza formale. La decisione si fonda su un principio cardine del concordato in appello: la sentenza che ne deriva può essere impugnata solo per motivi specifici e tassativi.
L’articolo 599-bis del codice di procedura penale, infatti, stabilisce che il ricorso in cassazione è consentito solo se emergono problemi relativi a:
1. La formazione della volontà della parte di accedere all’accordo (ad esempio, se il consenso è stato viziato).
2. Il consenso prestato dal Procuratore Generale.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Nel caso specifico, la Corte ha verificato che la pena inflitta era esattamente quella concordata, escludendo quindi l’ultima delle tre ipotesi. I motivi del ricorrente, incentrati su una presunta disparità di trattamento, non rientravano in nessuna delle categorie ammesse dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La ratio della pronuncia risiede nella natura stessa del concordato in appello. Si tratta di un patto processuale in cui l’imputato, assistito dal suo difensore, accetta una determinata pena in cambio della rinuncia a contestare altri aspetti della sentenza di primo grado. Permettere un’impugnazione per motivi diversi da quelli che minano le fondamenta dell’accordo stesso svuoterebbe di significato l’istituto.
La Corte ha ribadito che il controllo di legittimità è circoscritto alla verifica della corretta formazione dell’accordo e della sua fedele trasposizione nella sentenza. Qualsiasi altra doglianza, come quella relativa a una presunta disparità di trattamento rispetto ad altri imputati, viene implicitamente superata e rinunciata con l’adesione al concordato. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato giudicato non consentito dalla legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato e offre un’importante lezione pratica: la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze quasi definitive. Una volta che il giudice ratifica l’accordo, le possibilità di rimettere in discussione la pena diventano estremamente esigue. È fondamentale, pertanto, che l’imputato e il suo difensore valutino con la massima attenzione tutti gli aspetti del processo prima di optare per questa strada, poiché le porte della Cassazione, salvo vizi genetici dell’accordo, resteranno chiuse. La decisione comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della manifesta infondatezza del ricorso.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione dopo un ‘concordato in appello’?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un numero limitato di motivi previsti dalla legge, legati a vizi nella formazione dell’accordo o a una sentenza non conforme a quanto pattuito.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di concordato in appello?
I motivi validi sono esclusivamente quelli relativi a vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, al consenso del Procuratore Generale, oppure al contenuto della pronuncia del giudice che risulti difforme dall’accordo stesso.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Come nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18447 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18447 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Gup del Tribunale di Torino in data 17 marzo 2023, su concorde richiesta delle parti, previa rinuncia agli altri motivi di gravame, per quanto qui rileva, ha applicato a NOME COGNOME, la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa.
Ricorre per cassazione COGNOME lamentando la disparità di trattamento rispetto al coimputato COGNOME, giusta la diversa applicazione dell’art. 64, comma 3, cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso non è consentito.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca
motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Nel caso di specie, la pena irrogata dalla Corte è esattamente quella concordata tra le parti.
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 aprile 2024
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