Concordato in Appello: i Limiti Invalicabili del Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il processo nel secondo grado di giudizio attraverso un accordo sulla pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito in modo netto i confini entro cui è possibile impugnare la sentenza che ne deriva, confermando un orientamento restrittivo. La decisione sottolinea che, una volta raggiunto l’accordo, le possibilità di contestazione si riducono a casi eccezionali e ben definiti.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dai ricorsi presentati da un gruppo di imputati avverso una sentenza della Corte d’Appello di Lecce, emessa a seguito di un accordo sulla pena. Nonostante l’intesa raggiunta, i ricorrenti hanno sollevato diverse obiezioni dinanzi alla Suprema Corte, contestando aspetti che spaziavano dalla motivazione sulla responsabilità penale alla quantificazione della pena, passando per la qualificazione giuridica dei reati e il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti.
La Disciplina del Ricorso contro il Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha immediatamente inquadrato la questione richiamando il principio fondamentale che governa il concordato in appello: l’ammissibilità del ricorso per cassazione è strettamente limitata. La legge consente di impugnare la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo ed esclusivamente quando si deducano:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Difetti nel consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo pattuito tra le parti.
Qualsiasi altro motivo di doglianza è considerato estraneo al perimetro di controllo della Corte di legittimità, poiché l’accordo stesso implica una rinuncia a contestare il merito della decisione.
Le Motivazioni della Decisione: Perché i Ricorsi sono Inammissibili
La Corte ha analizzato le specifiche censure mosse dai ricorrenti, giudicandole tutte inammissibili. In particolare, sono state respinte le doglianze relative a:
* Asseriti difetti di motivazione sul giudizio di responsabilità: tali contestazioni sono incompatibili con la natura dell’accordo, che presuppone l’accettazione del giudizio di colpevolezza.
* Errata qualificazione giuridica delle condotte: anche questo aspetto è coperto dall’accordo tra le parti e non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità.
* Determinazione della pena: le critiche sulla quantificazione della sanzione, inclusi gli aumenti per la continuazione tra i reati, sono precluse, in quanto oggetto principale del patto processuale.
* Mancato riconoscimento delle circostanze generiche: la rinuncia a tali benefici è implicita nell’accordo sulla pena finale.
La Corte ha quindi applicato una procedura semplificata per dichiarare l’inammissibilità, senza la necessità di un’udienza partecipata, come previsto dalla combinazione degli articoli 599-bis e 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Le Conclusioni della Corte di Cassazione
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità per tutti i ricorsi. Di conseguenza, ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 c.p.p. in caso di ricorso inammissibile.
La decisione riafferma con forza un principio cruciale: il concordato in appello è un atto negoziale che chiude la discussione sul merito della vicenda processuale. Le parti, accettando una determinata pena, rinunciano implicitamente a sollevare contestazioni sulla colpevolezza e sui criteri di commisurazione della sanzione. L’accesso alla Corte di Cassazione è quindi un’ipotesi eccezionale, riservata a garantire la correttezza formale e la genuinità del consenso che ha portato alla definizione del processo.
È possibile contestare la valutazione della propria responsabilità penale dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello?
No, la sentenza chiarisce che le contestazioni sul giudizio di responsabilità sono inammissibili, poiché l’adesione al concordato in appello implica l’accettazione della colpevolezza.
Quali sono gli unici motivi per cui si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello?
Il ricorso è ammesso solo se si lamentano vizi nella formazione della volontà di aderire all’accordo, difetti nel consenso del pubblico ministero, oppure se la decisione del giudice è diversa da quanto concordato tra le parti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in questo contesto?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4060 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4060 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TARANTO il 19/12/1997 NOME COGNOME nato a TARANTO il 05/08/1981 COGNOME NOME nato a TARANTO il 17/08/1977 NOME COGNOME nato a TARANTO il 28/02/1992 COGNOME NOME nato a TARANTO il 27/01/1979 COGNOME NOME nato a TARANTO il 23/02/1987 NOME COGNOME nato a TARANTO il 28/06/1979 COGNOME NOME nato a TARANTO il 15/10/1980 COGNOME NOME nato a TARANTO il 02/03/1981
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato-evvise-alle-parti-;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letti i ricorsi proposto nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, Pavese Cpsimo, COGNOME NOME, COGNOME Filippo, COGNOME Cosimo, COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per essere stati proposti avverso una sentenz pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quan affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazio avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relati alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblic ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre son inammissibili le doglianze inerenti ad asseriti difetti di motivazione sul giudizio di responsa ( prospettati nel ricorso di COGNOME e in quello di Sebastio), alla corretta qualificazion condotte a giudizio ( ricorsi COGNOME, COGNOME, COGNOME) o riguardanti la determinazione d pena irrogata anche in relazione agli aumenti per la continuazione ( ricorsi di Benefico, Capuan Quarto) e il mancato riconoscimento delle generiche ( ricorsi di Pavese, Capuano, Quarto) .
Ritenuto che la l’inammissibilità dei ricorsi, va dichiarata con procedura semplificata e partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di E ro tremila in favore della Cassa delle ammende. actobre
Così deciso il P u – a err· 2024.