Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15165 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 15165 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza in data 30/11/2023 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 30/11/2023, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 15/12/2022, del Tribunale di Salerno Ufficio GIP/GUP, su accordo delle parti, ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la pena nei confronti di NOME COGNOME in anni cinque, mesi nove di reclusione ed euro 1.800 di multa, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale motivo unico,
violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’omessa valutazion ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti di causa.
3. Il ricorso è inammissibile.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è da ritener inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esi concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2 Leone, Rv. 277196, nella quale la Corte ha precisato che detto principio, elabor con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’ concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanzi riproposizione del precedente strumento deflattivo).
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen. condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabi ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 07/02/2024.