Concordato in Appello: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità del Ricorso
L’istituto del concordato in appello, previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, quali sono le conseguenze di tale accordo sulla possibilità di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione? Con l’ordinanza n. 15063 del 2024, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: la rinuncia ai motivi di appello in cambio di una pena concordata preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per cassazione sugli stessi punti.
Il Contesto: Dall’Accordo in Appello all’Impugnazione
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato dal difensore di un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli. In sede di appello, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. La Corte territoriale, accogliendo la richiesta di concordato, aveva confermato la condanna inflitta in primo grado, riducendo però la pena nella misura concordata, a fronte della rinuncia dell’imputato agli altri motivi di appello.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare comunque ricorso per cassazione, sollevando questioni che erano state oggetto della precedente rinuncia. La questione giungeva quindi al vaglio della Suprema Corte.
La Decisione della Corte e il Principio sul Concordato in Appello
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che il potere dispositivo riconosciuto all’imputato con il concordato in appello non si limita a circoscrivere l’oggetto del giudizio di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero percorso processuale, compreso l’eventuale giudizio di cassazione.
Di conseguenza, la scelta di rinunciare a determinati motivi di impugnazione per ottenere un beneficio sulla pena è una scelta processuale che vincola la parte e le impedisce di “ripensarci” in un momento successivo, riproponendo le medesime questioni davanti alla Corte Suprema.
Le Motivazioni: Perché il Concordato in Appello Blocca il Ricorso
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato. L’accordo previsto dall’art. 599-bis c.p.p. è assimilabile, nei suoi effetti preclusivi, alla rinuncia all’impugnazione. Quando una parte rinuncia volontariamente a far valere determinate censure, manifesta la volontà di non sottoporle al vaglio del giudice. Questo atto dispositivo, finalizzato a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, cristallizza la situazione processuale.
Permettere un successivo ricorso per cassazione sui motivi oggetto di rinuncia svuoterebbe di significato l’istituto del concordato in appello, trasformandolo in una mera tappa interlocutoria anziché in uno strumento di definizione del processo. La Corte ha inoltre specificato che l’inammissibilità deve essere dichiarata con un’ordinanza emessa in camera di consiglio non partecipata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., per ragioni di economia processuale. A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma che la scelta di aderire a un concordato in appello deve essere attentamente ponderata. L’imputato e il suo difensore devono essere consapevoli che la rinuncia ai motivi di impugnazione è un atto definitivo che preclude la possibilità di contestare la sentenza di appello in Cassazione per le questioni rinunciate. La decisione della Suprema Corte rafforza la natura dispositiva e definitoria dell’accordo, garantendo la coerenza del sistema processuale e l’efficacia degli strumenti volti a ridurre il carico giudiziario. Chi opta per il concordato accetta la sentenza d’appello come esito finale del processo, salvo che emergano vizi specifici della procedura di accordo stessa, non oggetto del caso di specie.
È possibile presentare ricorso per cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato)?
No, la Corte di Cassazione stabilisce che il ricorso per cassazione su questioni a cui si è rinunciato in funzione del concordato in appello è inammissibile.
Quali sono gli effetti della rinuncia ai motivi di appello nel contesto del concordato?
La rinuncia non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità in Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in queste circostanze?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15063 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15063 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di COGNOME NOME contro la sentenza n. 1950/2023 con cui la Corte di appello di Napoli, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile.
Il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello / è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannailia ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno il 22 marzo 2023
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Il Co igliere estensore
Il Presidente