Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32714 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32714 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, decidendo in sede di rinvio in seguito ad annullamento della Corte di Cassazione, ha rideterminato la pena inflitta ad COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza.
Esaminato il ricorso proposto dall’imputato; rilevato che il difensore lamenta che i giudici hanno applicato una pena diversa da quella concordata.
Considerato che dal controllo degli atti, a cui questa Corte ha accesso in ragione della natura della doglianza proposta, risulta che la pena inflitta è corrispondente a quella concordata dalle parti all’udienza del 28/11/2024, anche con riferimento ai passaggi intermedi di calcolo, come riportati nel verbale d’udienza.
Considerato che il concordato formalizzato in udienza supera ogni altro precedente diverso accordo (agli atti è presente una proposta di concordato, non munita del consenso del P.M., inoltrata alla Corte d’appello in data anteriore all’udienza, che deve intendersi evidentemente superata dall’accordo raggiunto in udienza).
Considerato che la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102, così massimata: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»).
Considerato che la prospettazione difensiva in base alla quale l’imputato avrebbe voluto una pena diversa da quella concordata è del tutto sfornita di elementi a sostegno.
Considerato che l’inammissibilità può dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23/6/2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equa determinare in euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto delle ragioni d’inammissibilità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore