Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32742 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32742 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CHIVASSO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CARMAGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a IVREA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Dal COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo manca di motivazione in relazione alla pena inflittagli.
In particolare:
COGNOME e COGNOME, con due separati atti a mezzo del medesimo difensore NOMEno contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazi all’entità degli operati aumenti per la continuazione per il reato di cui all’ cdo. Pen. rispetto a quelli per il reato di cui all’art. 624bis
COGNOME NOME NOME violazione di legge e vizio motivazionale in ordine a mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Tutti i ricorrenti chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Tutti i proposti ricorsi sono inammissibili per una causa che può dichiar senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
2.1. Quanto al ricorso proposto nell’interesse del COGNOME, questa Corte di gittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il r in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al cordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al tenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglian relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di pro glimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, Manzat non mass.; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01; Sez 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).
Il giudice di appello che pronuncia sentenza ex art. 599bis cod. proc. pen. è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previs dall’articolo 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità stituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e quello di cui all 599 bis cod. proc. pen.; determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclus processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (cfr. Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 NOME e a Rv. 273755 che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ric per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., cui l’imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all’a
129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990).
In altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente richiesta avanzata a norma dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, COGNOME, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, COGNOME ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, COGNOME e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, COGNOME, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, COGNOME ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, COGNOME ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, NOME. ed altri, Rv. 245144).
2.2. Quanto ai ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME e COGNOME , va evidenziato che l’impugnazione che ci occupa risulta proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti. E, come questa Corte di legittimità ha precisato, in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234 in un caso riguardante gli aumenti di pena a titolo di continuazione). Ipotesi che non ricorre nel caso che ci occupa.
Ciò perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (cfr. Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504).
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficient della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del pr vedimento impugNOME, alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il 17/09/2025