Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32732 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32732 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena concordata in appello ai sensi dell’art. 599bis cod. pen. pen. deducendo: a. violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto al concordato delle parti (il ricorrente sostiene che vi sarebbe discordanza tra la pena concordata dalle parti, ovvero anni uno e mesi tre di reclusione oltre la multa, e quella concretamente irrogata di anni uno e mesi sei di reclusione oltre la multa). Evidenzia anche che con ordinanza n. 12488 del 31.3.2025 è stata rimessa alle Sezioni unite la questione dell’impugnabilità del rigetto della richiesta di concordato in appello unitamente alla pronuncia di secondo grado. b. con il secondo motivo lamenta vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. c. con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 624bis ricordando come più volte ne sia stata adombrata la dubbia costituzionalità vista l’eccessività della pena detentiva prevista e data la limitazione del bilanciamento delle circostanze.. In relazione a ciò ritiene che il giudice avrebbe dovuto sottoporre ad attento vaglio la congruità della pena inflitta.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
2.1. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso è destituito di ogni fondamento in quanto, come si evince dal verbale di udienza del 12/12/2024, quella concordata è stata proprio la pena di anni uno e mesi sei di reclusione poi applicata dal giudice di secondo grado ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen.
Ed invero, a verbale non solo si dà atto che in data 28/11/2024 era pervenuta in Cancelleria proposta di concordato a firma congiunta del AVV_NOTAIO procAVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, ma le parti presenti si sono riportata alla stessa.
E in tale istanza, previa parziale rinuncia a tutti i motivi di appello fatta eccezione per quelli relativi al trattamento sanzionatorio, la pena concordata era quella di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 610 di multa ovvero proprio quella applicata in sentenza.
2.2. Quanto al secondo motivo, lo stesso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).
Il giudice di appello che pronuncia sentenza ex art. 599bis cod. proc. pen. non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall’articolo 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e quello di cui all’articolo 599 bis cod. proc. pen.; determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (cfr. Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 NOME e altro Rv. NUMERO_DOCUMENTO che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l’imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990).
In altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente richiesta avanzata a norma dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, COGNOME, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, COGNOME ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, COGNOME e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, COGNOME, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del
N. 18291/2025 R.G.
30/9/2008, COGNOME ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, NOME ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, COGNOMENOME ed altri, Rv. 245144).
2.3, Inammissibile, infine, è anche il terzo motivo di ricorso.
Partendo da una generica censura in punto di costituzionalità dell’art. 624bis cod. pen. -che peraltro non sfocia in una rituale eccezione di incostituzionalità della norma- il ricorrente finisce per lamentare l’eccessività della pena concordata.
Ma è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234 in un caso riguardante gli aumenti di pena a titolo di continuazione). Ipotesi che non ricorre nel caso che ci occupa.
Ciò perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (cfr. Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504).
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del provvedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/09/2025