Concordato in Appello: i Limiti al Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, una volta raggiunta e ratificata tale intesa, le vie di impugnazione si restringono notevolmente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce con precisione quali motivi possono essere sollevati e quali, invece, conducono a un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un imputato, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello per la rideterminazione della pena, decideva comunque di presentare ricorso per Cassazione. Il motivo del contendere non riguardava un errore nella formazione della sua volontà o un disaccordo con quanto stabilito dal giudice rispetto all’accordo, bensì la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare alcuni elementi positivi relativi alla persona dell’imputato per ridurre ulteriormente la sanzione, aggiungendo tale beneficio alla proposta di concordato.
La Decisione della Corte sul concordato in appello
La Suprema Corte, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato: la sentenza emessa a seguito di concordato in appello è ricorribile in Cassazione solo per un novero molto limitato di motivi. La doglianza relativa alla quantificazione della pena, come la mancata concessione delle attenuanti, non rientra tra queste eccezioni, a meno che la pena applicata non risulti palesemente illegale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che l’accesso al concordato in appello implica una sostanziale rinuncia a far valere determinate censure. Il ricorso in Cassazione è consentito solo se si deducono motivi specifici, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte che ha aderito all’accordo.
2. Mancanza del consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Una pronuncia del giudice difforme rispetto ai termini dell’accordo stipulato.
Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso è precluso. In particolare, sono inammissibili le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato, alla mancata valutazione di cause di proscioglimento evidenti (ex art. 129 c.p.p.), e, soprattutto, a vizi attinenti alla determinazione della pena. Quest’ultimo punto è cruciale: criticare il calcolo della sanzione o la mancata applicazione di attenuanti non è un motivo valido di ricorso, a meno che la pena finale non sia “illegale”, cioè diversa per specie da quella prevista dalla legge o applicata al di fuori dei limiti edittali.
Nel caso esaminato, la richiesta di un’ulteriore diminuzione della pena tramite le attenuanti generiche rientrava pienamente nella discrezionalità del giudice di merito, oggetto dell’accordo tra le parti. Pertanto, tale motivo non poteva essere validamente sollevato in sede di legittimità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma la natura essenzialmente negoziale del concordato in appello. Aderendovi, l’imputato accetta la pena proposta in cambio di una rapida definizione del processo, ma al contempo rinuncia a contestare la congruità della sanzione stessa. La possibilità di ricorrere in Cassazione è una garanzia residua, limitata a tutelare la correttezza procedurale e la legalità della pena in senso stretto. Di conseguenza, la difesa deve valutare attentamente tutti gli aspetti del trattamento sanzionatorio prima di formalizzare la richiesta di concordato, poiché le successive possibilità di rimetterlo in discussione sono estremamente ridotte. La declaratoria di inammissibilità comporta, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di “concordato in appello”?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici, come vizi nella formazione della volontà di accedere all’accordo, mancanza del consenso del PM, o se la decisione del giudice è difforme dall’accordo raggiunto.
Lamentare la mancata concessione delle attenuanti generiche è un motivo valido per impugnare un concordato in appello?
No. Secondo la Corte, le doglianze relative alla determinazione della pena, inclusa la mancata concessione di attenuanti, non sono motivi ammissibili di ricorso, a meno che la sanzione inflitta non sia illegale (ad esempio, fuori dai limiti previsti dalla legge).
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32549 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 32549 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti e letto il ricorso dell’AVV_NOTAIO; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ricorso trattato de plano.
171)1
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza del 26 marzo 2025 della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli e ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in ordine ai reati di cui al capo a) della rubrica.
Con un unico motivo la difesa deduce l’erronea applicazione della legge penale, relativamente alla disciplina del concordato ex art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen. In particolare, alla stregua di elementi positivamente valutabili attinenti alla persona dell’imputato, lamenta che la Corte di appello non abbia aggiunto alla proposta di concordato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.
Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché non consentito in sede di legittimità.
In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01). Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2025.