Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13909 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
daiso ayr/Parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a NOME, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti.
Esaminato il ricorso proposto dall’imputato;
rilevato che il difensore lamenta mancanza di motivazione in ordine alla disamina RAGIONE_SOCIALE prove a carico dell’imputato fondanti l’affermazione di penale responsabilità.
Trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in forza della previsione di cui all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 1, comma 62, della I. 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo l’imputato, nel giudizio di appello, rinunciato ai motivi di gravame e concordato il trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero. Il raggiungimento di tale accordo determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all’abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all’attuale concordato in appello, l’accordo RAGIONE_SOCIALE parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche riferibile a questioni rilevabili ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione di una pena illegale, di motivi relativ alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: “È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sull pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazionel. La decisione in ordine all’inammissibilità del ricorso deve essere adottata senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che prevede espressamente tale unico modello procedimentale per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata nella misura di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in data 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il P est ente