Concordato in Appello: Limiti e Conseguenze del Ricorso Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, la scelta di aderire a tale procedura comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui confini invalicabili del ricorso avverso una sentenza di patteggiamento in appello, ribadendo le gravi conseguenze per chi tenta di superarli.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un imputato aveva proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva ratificato un accordo sulla pena. L’imputato, tuttavia, non contestava la regolarità dell’accordo o la formazione della sua volontà, bensì lamentava un difetto di motivazione della sentenza in merito alla sua responsabilità penale e alla mancata verifica di eventuali cause di non punibilità, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
La Decisione sul concordato in appello della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. I giudici hanno sottolineato un principio consolidato: la sentenza che accoglie un concordato in appello può essere impugnata in Cassazione solo per un novero ristrettissimo di motivi. Questi motivi attengono esclusivamente alla validità e alla correttezza del procedimento con cui si è formato l’accordo, e non al merito della vicenda processuale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione sulla natura stessa del concordato in appello. Aderendo all’accordo, l’imputato rinuncia volontariamente a contestare nel merito la propria colpevolezza in cambio di una riduzione della pena. Di conseguenza, il suo diritto di impugnazione si restringe drasticamente.
Secondo l’orientamento della Cassazione, il ricorso è ammissibile solo se si lamentano:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Irregolarità nel consenso prestato dal Pubblico Ministero.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Qualsiasi altra doglianza, come quella sollevata nel caso in esame relativa alla valutazione della responsabilità o all’applicazione dell’art. 129 c.p.p., è considerata estranea all’oggetto del giudizio di legittimità in questo specifico contesto. Tali questioni, infatti, sono superate dalla volontà stessa dell’imputato di definire il processo con un accordo.
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato l’applicazione di una procedura semplificata e non partecipata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un’importante lezione pratica: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica che deve essere ponderata attentamente con il proprio difensore. Sebbene offra il vantaggio di una pena certa e potenzialmente più mite, preclude quasi ogni possibilità di rimettere in discussione la propria colpevolezza davanti alla Corte di Cassazione. Proporre un ricorso basato su motivi non consentiti si traduce non solo in un inevitabile rigetto, ma anche in una condanna a sanzioni economiche aggiuntive, rendendo il tentativo di impugnazione controproducente.
In quali casi è possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di “concordato in appello”?
Il ricorso è ammissibile solo se si contestano motivi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero, o al contenuto della pronuncia del giudice se difforme dall’accordo raggiunto.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le lamentele (doglianze) non riguardavano i vizi dell’accordo, ma il presunto difetto di motivazione sulla responsabilità dell’imputato, un motivo non consentito dalla legge per questo tipo di impugnazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in questo contesto?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4087 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4087 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AUGUSTA il 06/07/1995
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
dato-avviso-ale parti;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una s pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che seco affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in ca avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motiv alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, men inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti al difetto di motivazione q responsabilità dell’imputato per la mancata verifica sottesa alla individuazione di cau punibilità ex art 129 cpp.
Ritenuto che la l’inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplifica partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, second cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della z4 o . rn e GLYPH r d , i , Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il ~ -1:E L 2024.