Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35575 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35575 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ESTE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LEGNAGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
La Corte d’appello di Venezia, con la pronuncia indicata in epigrafe, per quanto ancora rileva in questa sede, ha accolto i concordati ex art. 599-bis cod. proc. pen. conclusi tra il Pubblico Ministero e le difese di NOME COGNOME e NOME COGNOME (per reati contro il patrimonio), con rinuncia a tutti i motivi d’appello a eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio.
Avverso la sentenza nell’interesse degli imputati sono proposti distinti atti di ricorso fondanti, ciascuno, su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Nell’interesse di NOME COGNOME si deduce che la Corte territoriale avrebbe accolto il concordato quanto alla ritenuta continuazione tra i reati (tutti definiti con giudizio abbreviato) sub iudice e quelli per i quali l’imputato è stato condannato con sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Brescia e divenuta irrevocabile il 16 giugno 2024. Operato il concordato aumento per la continuazione anche per i reati satellite di cui alla citata condanna irrevocabile, il giudice d’appello avrebbe ridotto la pena complessiva (anni 11 di reclusione ed euro 11.000,00 di multa) per il rito, determinando la pena finale in anni 7 e mesi 4 di reclusione ed euro 7.400,00 di multa. Nel far ciò i giudici di merito non avrebbero però considerato che per i reati oggetto della condanna irrevocabile in era già stata precedentemente in fase esecutiva operata l’ulteriore riduzione di un sesto, in ragione della mancata proposizione dell’appello ex art. 442, comma 2-bis, cod. pen. Sicché, conclude sul punto il ricorso, ne conseguirebbe la violazione della norma da ultimo citata in quanto «la sentenza della Corte d’appello di Venezia non menziona questa riduzione, nonostante che l’originaria istanza”, come dice la sentenza riportando le conclusioni delle parti, la prevedesse».
2.2. Nell’interesse di NOME COGNOME si deduce violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in ordine alla commisurazione giudiziale della pena, come determinata dalle parti in sede di concordato, essendosi i giudici di merito limitai a ritenerla congrua senza giustificazione in merito.
I ricorsi sono inammissibili in applicazione di principi già sanciti e ribadit dalla Suprema Corte antecedentemente alla proposizione del ricorso per cassazione e di recente anche da Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025. In estrema sintesi, per l’attuale orientamento di legittimità, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen. nonché all’omessa derubricazione ovvero a vizi attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta
3.2. Orbene, il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile in quanto deduce non censure relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero all’illegalità del trattamento sanzionatoria bensì l’assunta omessa motivazione in merito adeguatezza del trattamento sanzionatorio, come determinato dalle stesse parti in sede di concordato.
3.3. Si mostra manifestamente infondato invece il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME nel dedurre una difformità, quanto al trattamento sanzionatorio, tra il contenuto del concordato, come emergente dal verbale d’udienza del 13 febbraio 2025 (all’esito della quale è stata emessa l’impugnata sentenza) e la pronuncia del giudice di accoglimento del concordato stesso.
Dal citato verbale emerge che, dopo una prima proposta di concordato per una pena finale (considerato il rito) di 7 anni di reclusione ed euro 6.000,00 di mula, ritenuta non congrua (per difetto) dal giudicante, le parti hanno formulato il concordato in oggetto con riferimento a una pena finale (considerati
continuazione – interna ed esterna – e rito) pari a 7 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 7.400,00. Trattasi di pena coincidente (peraltro anche nei calcoli intermedi) con quella alla quale l’imputato è stato condannato con l’impugnata sentenza in accoglimento proprio di quello specifico concordato come risultante dal verbale d’udienza. Concordato formalizzato all’udienza del 13 febbraio 2025 dopo il provvedimento con cui il 25 luglio 2024 in sede esecutiva era stata operata la riduzione di un terzo della pena comminata per i reati già giudicati; con conseguente manifesta volontà dell’imputato di voler definitivamente individuare in quella di cui al concordato la pena finale e definitiva per tutti i reat in continuazione (c.d. interna ed esterna). La pena di cui alla sentenza impugnata, coincidente con quella concordata, non è peraltro pena illegale, rientrando nei limiti edittali (in tema si veda Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214 – 02).
All’inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili iY ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2025 Il C GLYPH ‘gli r strore i
Il Presidente