Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6777 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6777 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero , in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Venezia, decidendo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., il 6 febbraio 2023, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Venezia il 23 giugno 2022, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto COGNOME responsabile dei reati di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e porto illegale di oggetto atto ad offendere, fatti tutt commessi il 26 maggio 2022, in conseguenza condannandolo, con l’aumento ex art. 81 cod. pen. e applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato in melius il trattamento sanzionatorio; con conferma quanto al resto.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, lamentando sia violazione di legge (art. 20-bis del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, recante “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 545-bis cod. proc. pen.) che vizio di motivazione in relazione al mancato avviso all’imputato da parte della Corte di appello della possibilità di sostituire la pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689 del 1981; e ciò nonostante la disponibilità manifestata dall’imputato nel corso dell’udienza del 6 febbraio 2023 all’applicazione di pena sostitutiva di sanzione detentiva breve.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. nella requisitoria scritta del 25 ottobre 2023 ha chiesto non doversi procedere nei confronti dell’imputato per mancanza di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Innpregiudicata la questione se l’imputato, come nel caso di specie, assistito fiduciariamente, presente in udienza, consapevole della possibilità di “sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare di pari entità”, avendovi prestato consenso (v. p. 2, sestultima e quintultima riga del verbale dell’udienza del 6 febbraio 2023, cui il Collegio ha accesso, essendo stato denunziato vizio processuale: ex plurimis, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), possa o meno lamentare, additandolo a nullità, che sono tassative nel sistema del codice, e non a mera irregolarità, un possibile difetto di
informazione da parte del Giudice che procede, il ricorso è manifestamente infondato per la seguente ragione, che risulta tranciante.
Il Giudice di appello ha pronunziato sentenza ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.; in conseguenza, come più volte puntualizzato dalla S.C., «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti editt ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge)» (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; in termini, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 20202, M, Rv 278170).
Si è, dunque, al di fuori delle ipotesi di ricorribilità della sentenza.
2. Consegue la statuizione in dispositivo.
Essendo inammissibile il ricorso e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/12/2023.