Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6354 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 6354 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Catania DATA_NASCITA
Avverso la sentenza resa il 4/7/2023 dalla Corte di appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Appello di CATANIA, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Catania il 15/272023, confermando la responsabilità di NOME NOME in ordine ai reati di rapina e lesioni ed evasione, e rideterminando la pena inflitta previa concessione delle attenuanti generiche.
Ricorre l’imputato deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione perché la riduzione per le dette attenuanti generiche non è stata applicata nella sua massima estensione .
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giu
mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità del sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla que prevista dalla legge. (Sez. 2 – , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 – 01)
Nel caso in esame la pena è stata determinata nel rispetto dei criteri di legge e dell’accordo sulla pena intercorso con il P.G..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa ne determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 11 gennaio 2024