Concordato in Appello: I Limiti del Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare, rinunciando ai relativi motivi di impugnazione. Tuttavia, quali sono i limiti per contestare una sentenza che ratifica tale accordo? Con la recente ordinanza n. 6355 del 2024, la Corte di Cassazione torna a ribadire i confini, molto stretti, entro cui è possibile ricorrere, dichiarando inammissibile un’impugnazione basata proprio sulla quantificazione della pena concordata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Genova. In quella sede, l’imputato, accusato di lesioni personali e rapina aggravata, aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale per una riduzione della pena. La Corte d’Appello, recependo l’accordo, aveva rideterminato la sanzione nei termini concordati.
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio nella determinazione della pena, ovvero uno dei punti che erano stati oggetto del patto processuale.
La Decisione della Cassazione: I Limiti del Concordato in Appello
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano). La decisione si fonda su un principio consolidato: non si può contestare in sede di legittimità un aspetto della sentenza che è stato oggetto di accordo tra le parti.
L’essenza del concordato in appello è proprio la rinuncia a contestare i punti oggetto dell’accordo, in cambio di un trattamento sanzionatorio più mite. Pertanto, lamentarsi successivamente della pena concordata costituisce una contraddizione logica e giuridica.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ricordato che il ricorso in Cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è consentito solo per ragioni specifiche e tassative. In particolare, è ammissibile se si contesta:
1. La formazione della volontà: ad esempio, se si dimostra che il consenso all’accordo è stato viziato.
2. Il consenso del pubblico ministero: se l’accordo è stato raggiunto senza il necessario parere favorevole dell’accusa.
3. Il contenuto difforme della pronuncia: qualora il giudice abbia emesso una sentenza che si discosta da quanto concordato.
Al di fuori di questi casi, sono inammissibili le doglianze su motivi a cui si è rinunciato, sulla mancata valutazione di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) e, soprattutto, sui vizi relativi alla determinazione della pena. Quest’ultimo aspetto è contestabile solo se la pena inflitta è illegale, cioè se è di un genere diverso da quello previsto dalla legge o se è stata quantificata al di fuori dei limiti edittali. Nel caso di specie, il ricorrente non lamentava un’illegalità della pena, ma semplicemente la sua quantificazione, che era però il cuore dell’accordo siglato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione strategica che comporta conseguenze definitive. Chi accede a questo istituto deve essere consapevole di rinunciare a quasi ogni possibilità di ulteriore impugnazione. L’accordo sulla pena cristallizza quel punto della decisione, rendendolo non più sindacabile.
La pronuncia serve da monito: prima di firmare un accordo, è fondamentale valutare attentamente ogni aspetto, poiché le porte della Cassazione, per ridiscutere quanto pattuito, rimarranno quasi certamente chiuse. L’unica via percorribile resta quella, eccezionale, della pena palesemente illegale, un’ipotesi ben diversa dalla semplice insoddisfazione per l’entità della sanzione concordata.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa con concordato in appello?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici, come vizi nella formazione della volontà di accedere al concordato, dissenso del pubblico ministero o se la pronuncia del giudice è difforme dall’accordo.
Si può contestare la quantificazione della pena decisa con un concordato in appello?
No, di regola non si può. Le doglianze relative alla determinazione della pena sono inammissibili, poiché la pena è proprio l’oggetto dell’accordo tra le parti. L’unica eccezione è se la pena applicata è ‘illegale’, cioè non rientra nei limiti previsti dalla legge o è di un tipo diverso da quello consentito.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso non consentito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6355 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 6355 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Genova, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 18 settembre 2023, riduceva nei termini concordati tra le parti la pena inflitta a NOME in ordine ai reati di lesioni personali e rapina aggravata allo stesso ascritti.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell’imputato, deducendo, con unico motivo qui riassunto GLYPH ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell’art. 606 lett. cod.proc.pen. con riferimento alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiara inammissibile con procedura de plano.
Ed invero deve essere ricordato come in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso d pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentr sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione de condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinent determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitt quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge
2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 – 01). E nel caso di specie il ricorso lamenta propri vizi della determinazione della pena pur oggetto di accordo delle parti.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. i t oma, 10 gennaio 2024
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