Concordato in Appello: I Limiti al Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sull’esito del giudizio di secondo grado. Tuttavia, la scelta di questa via processuale comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Con la recente ordinanza n. 5892 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini entro cui è possibile ricorrere contro una sentenza emessa a seguito di tale accordo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. Quest’ultima aveva applicato la pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. L’imputato, tramite il proprio difensore, decideva di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge per carenza di motivazione in relazione all’accoglimento dell’accordo stesso.
La Decisione della Corte e il concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: la sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello è ricorribile in Cassazione solo per un novero molto ristretto di motivi. La doglianza sollevata dal ricorrente, relativa a un presunto difetto di motivazione, non rientrava tra le ipotesi consentite dalla legge e dalla giurisprudenza.
Le Motivazioni della Scelta
La Suprema Corte ha chiarito che l’istituto del concordato in appello si basa sulla rinuncia ai motivi di ricorso originari in cambio di una determinazione concordata della pena. Accedere a questa procedura significa, di fatto, accettare l’esito del giudizio d’appello così come definito dall’accordo. Di conseguenza, non è più possibile sollevare questioni che sono state implicitamente superate dall’accordo stesso.
La giurisprudenza, richiamata nell’ordinanza (in particolare la sentenza n. 944/2020), ha delineato con precisione i motivi per cui è ancora possibile impugnare:
1. Vizi della volontà: se la volontà dell’imputato di accedere al concordato si è formata in modo viziato (ad esempio, per errore o violenza).
2. Mancato consenso del PM: qualora manchi il consenso del pubblico ministero all’accordo.
3. Pronuncia difforme: se la sentenza del giudice è diversa, nel suo contenuto, rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al di fuori di questi casi, sono inammissibili le doglianze relative ai motivi d’appello rinunciati, alla mancata valutazione di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) o a vizi nella determinazione della pena, a meno che quest’ultima non sia illegale (cioè fuori dai limiti edittali o di tipo diverso da quello previsto).
Nel caso specifico, la critica sulla ‘carenza di motivazione’ non rientra in nessuna delle categorie ammesse, configurandosi come una questione di merito superata dalla scelta processuale del concordato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rafforza un punto cruciale: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica che preclude quasi ogni ulteriore via di impugnazione. Gli avvocati devono informare chiaramente i propri assistiti delle conseguenze di tale scelta, che cristallizza la sentenza d’appello rendendola quasi definitiva. Presentare un ricorso per motivi non consentiti, come la mancanza di motivazione, non solo è inutile ma anche controproducente. Come stabilito dall’art. 616 c.p.p., l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nel determinare la causa di inammissibilità. Questa pronuncia serve quindi da monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti e i limiti di ogni strumento processuale.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa dopo un ‘concordato in appello’?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici, come vizi nella formazione della volontà di accordarsi, il consenso del pubblico ministero, o se la sentenza del giudice è diversa dall’accordo raggiunto.
La mancanza di motivazione da parte del giudice d’appello nell’accettare l’accordo è un motivo valido per ricorrere?
No. Secondo la Corte, le doglianze relative alla motivazione o a questioni di cui si è rinunciato con l’accordo sono inammissibili e non possono essere fatte valere in Cassazione.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver avviato un’impugnazione non consentita dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5892 Anno 2024
NOME;
Penale Ord. Sez. 2 Num. 5892 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a CATANIA avverso la sentenza in data 04/04/2023 della CORTE DI APPELLO DI CATA- visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano;
RITENUTO IN FATTO
NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 04/04/2023 della Corte di appello di Catania, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen..
1.1. Deduce la violazione di legge in punto di carenza di motivazione in relazione all’accoglimento dell’accordo delle parti.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative
a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).
Il ricorso in esame si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen..
Da qui la sua inammissibilità.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/12/2023