Concordato in Appello: I Limiti del Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento processuale che consente alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena in secondo grado, a fronte della rinuncia ad alcuni motivi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito in modo definitivo i limiti invalicabili per ricorrere contro una sentenza emessa a seguito di tale accordo, ribadendo la natura quasi tombale di questa scelta processuale.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Basato su Motivi Rinunciati
Nel caso di specie, due imputati, dopo aver ottenuto una rideterminazione della pena in secondo grado grazie a un concordato in appello, decidevano di presentare ugualmente ricorso per Cassazione. La loro doglianza si basava su un presunto errore nella qualificazione giuridica del fatto, ovvero su come il reato era stato inquadrato legalmente.
Questo motivo, tuttavia, rientrava tra quelli a cui avevano implicitamente rinunciato proprio per accedere al beneficio del concordato. La difesa ha tentato di rimettere in discussione un aspetto del merito che, per effetto dell’accordo, non era più contestabile.
La Decisione della Corte di Cassazione sul concordato in appello
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi proposti inammissibili. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’accordo raggiunto tramite il concordato in appello preclude la possibilità di sollevare in seguito doglianze relative a motivi rinunciati. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio del “Numerus Clausus” nei Ricorsi
La Suprema Corte ha spiegato in modo cristallino le ragioni della sua decisione. Il ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per un numerus clausus (numero chiuso) di motivi. Questi motivi non riguardano il merito della vicenda, ma sono circoscritti a vizi specifici che possono aver inficiato il procedimento dell’accordo stesso.
Nello specifico, è possibile ricorrere solo se si lamentano:
1.  Difetti nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2.  Vizi nel consenso prestato dal pubblico ministero.
3.  Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Sono invece categoricamente inammissibili le censure relative a:
*   Motivi che sono stati oggetto di rinuncia (come l’erronea qualificazione giuridica del fatto).
*   La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p.
*   Vizi nella determinazione della pena, a meno che questa non si traduca in una sanzione illegale.
La doglianza degli imputati non rientrava in nessuna delle categorie ammesse, configurandosi come un tentativo tardivo di ridiscutere il merito del processo, precluso dall’accordo stesso.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica dalle conseguenze definitive. Se da un lato offre la possibilità di ottenere una pena più mite, dall’altro comporta la rinuncia a quasi tutte le ulteriori vie di impugnazione. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che, una volta intrapresa questa strada, lo spazio per un successivo ricorso in Cassazione si riduce drasticamente, limitandosi a verificare la correttezza procedurale dell’accordo e non più la sostanza della condanna.
 
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa dopo un “concordato in appello”?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un numero chiuso e specifico di motivi, come vizi nella formazione della volontà di accordarsi o un dispositivo della sentenza non conforme all’accordo.
Quale tipo di motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
È stato dichiarato inammissibile il ricorso basato sull’erronea qualificazione giuridica del fatto, poiché si tratta di un motivo oggetto di rinuncia implicita nel momento in cui si accede al concordato in appello.
Cosa succede se si presenta un ricorso in Cassazione per motivi non ammessi contro una sentenza di concordato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5392 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5392  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato aIso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME ed COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti.
Esaminato il ricorso proposto dagli imputati; rilevato che il comune difensore si duole della erronea qualificazione giuridica del fatto.
Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
Rilevato che la doglianza proposta non rientra nel numerus clausus dei motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili secondo la procedura de plano, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000),
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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