Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5256 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5256  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso – all -e – grti; -7
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo;
rilevato che il ricorso è stato presentato avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che dispone che «La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motiv dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo»;
ricordato che, in seguito alla reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio – elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599 comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 – secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza essere neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta dell parti e l’istituto in esame (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, COGNOME, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919);
rilevato che la rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto di affermazione di responsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicché deve reputarsi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato funzione dell’accordo sulla pena in appello e che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovv diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196);
ritenuto che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex ar 599-bis cod. proc. pen. risulta, per contro, ammissibile qualora vengano dedot motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concor in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al conte difforme della pronuncia del giudice;
considerato che, nel caso in esame, la difesa dell’imputato e il Procurat generale territoriale hanno concordato, davanti ai giudice di secondo grad l’accoglimento del motivo concernente la misura della pena applicata, con l conseguente rinuncia a qualsivoglia, differente motivo di censura da par dell’imputato;
ribadito, a quest’ultimo proposito, che il giudice di secondo gra nell’accogliere la richiesta formulata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pe è tenuto a motivare sulle residue questioni devolute con l’appello in quant causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputa abbia rinunciato ad alcuni motivi di appello, la cognizione del giudice re circoscritta a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; nello stesso senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 94 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023