Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34146 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2   Num. 34146  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Cerea il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia in data 14/02/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
. IN FATTO E IN DIRITTO
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena, ai sensi degli artt. 599 bis e 602, comma 1 bis, cod. proc. pe riconosciute -con motivazione implicita- le circostanze attenuanti generiche, ha riformat solo quoad poenam (nei precisi termini indicati dalle parti) la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo a motivo della impugnazione deficit assoluto di motivazione sulla richiesta di riconoscimento dell circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis cod. pen.), non avendo la Corte argomentato sul punto dedotto ed oggetto di concordato sulla pena.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previst dal comma 5 bis dell’art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei cas previsti dalla legge.
2.1. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt 602, comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la normativa processuale che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codic ne fanno richiesta, dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, d motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene c l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Il giudice di appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l’impu abbia rinunciato ad alcuni dei motivi d’impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi no rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l’accordo tra le parti; determina invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della s una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità)
Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, ancorché rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sull in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall’art. 599-bi proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effett preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legitti analogamente a quanto avviene per la rinuncia all’impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv. 279504; Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019, Rv. 276102; Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755-
01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Rv. 271258). La compatibilità costituzionale del rito con netto sbarramento della facoltà di impugnazione, è già stata più volte riconosciuta (tr le più recenti, Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619).
2.2. Nel caso in esame, seppur vero che la Corte di merito non ha punto argomentato in ordine al riconoscimento delle richieste circostanze attenuanti generiche, la misura dell sanzione è esattamente corrispondente a quella concordata tra le parti, compresa la riduzione per le generiche. La sanzione concordata tra le parti non presenta dunque aspetti di illegalità, né come tale è stata presentata dalla difesa, che ha lamentato solo un vizio motivazione, per mancanza.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n 186 del 2000), al versamento -in favore della Cassa delle ammende- di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025.