Concordato in Appello: La Cassazione Chiude le Porte a Ulteriori Impugnazioni
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di impugnazioni penali: l’adesione al concordato in appello preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per cassazione. Questa decisione sottolinea la natura definitiva dell’accordo sulla pena, equiparandolo a una vera e propria rinuncia a proseguire il contenzioso giudiziario. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprendere le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati dalla Corte di appello di Firenze, decidevano di presentare ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, nel corso del giudizio di secondo grado, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena, noto tecnicamente come “concordato in appello”. Nonostante questo accordo, gli imputati hanno tentato di contestare la sentenza di appello davanti ai giudici di legittimità, sollevando ulteriori motivi di doglianza.
La Decisione della Corte: Ricorsi Inammissibili
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una procedura semplificata e senza formalità, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene netta, si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale e su una logica procedurale stringente.
Le Motivazioni: l’Effetto Preclusivo del Concordato in Appello
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del concordato in appello. La Corte ha spiegato che, analogamente a quanto accade in caso di rinuncia espressa all’impugnazione, la scelta di definire il processo con un accordo sulla pena produce effetti che vanno oltre il semplice giudizio di secondo grado.
L’accordo, infatti, non si limita a definire la sanzione, ma implica una rinuncia da parte dell’imputato a sollevare ulteriori questioni, comprese quelle relative alla responsabilità e alla colpevolezza, che potrebbero essere rilevate d’ufficio dal giudice. Questo patto processuale, secondo la Corte, ha un “effetto preclusivo” che si estende all’intero svolgimento del procedimento, bloccando di fatto la possibilità di accedere al successivo grado di giudizio, ovvero il ricorso in Cassazione.
L’interessato, accettando il concordato in appello, accetta anche la chiusura definitiva della vicenda processuale, limitando la cognizione del giudice di secondo grado e precludendo ogni futura contestazione. La Cassazione, citando un precedente, ha rinforzato l’idea che l’accordo funzionale alla pena cristallizza la situazione giuridica, rendendo inammissibile qualsiasi tentativo di rimetterla in discussione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Principio
Questa ordinanza offre un chiaro monito per la difesa: la scelta di aderire a un concordato in appello deve essere attentamente ponderata. Se da un lato può rappresentare una strategia vantaggiosa per ottenere una riduzione della pena ed evitare l’incertezza di un giudizio di appello, dall’altro comporta la perdita definitiva del diritto a impugnare la sentenza davanti alla Corte di Cassazione. È una porta che, una volta chiusa, non può essere riaperta. La decisione implica quindi che la difesa debba valutare con estrema cura tutti gli aspetti del caso prima di consigliare al proprio assistito di accettare un accordo, poiché tale scelta segna il punto di non ritorno del percorso giudiziario.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver raggiunto un “concordato in appello”?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accordo sulla pena in appello ha un effetto preclusivo sull’intero svolgimento processuale, impedendo di conseguenza un ulteriore ricorso.
Cosa significa che il concordato in appello ha un “effetto preclusivo”?
Significa che l’accordo tra le parti non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma impedisce anche ogni successiva fase processuale, incluso il giudizio di legittimità davanti alla Cassazione.
Perché il concordato in appello viene assimilato alla rinuncia all’impugnazione?
Perché, accettando un accordo sulla pena, l’imputato rinuncia implicitamente a contestare ulteriormente la decisione, anche su questioni di responsabilità o colpevolezza, determinando la chiusura definitiva del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48273 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 48273 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA;
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 emessa dalla Corte di appello di Firenze;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, al quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 novembre 2023
Il Presidente