Concordato in Appello: La Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
L’istituto del concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi sull’entità della pena in cambio della rinuncia ai motivi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 32923 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale: la sentenza che recepisce tale accordo non è ulteriormente ricorribile. Analizziamo questa importante decisione.
La vicenda processuale
Due imputati avevano impugnato la sentenza della Corte di Appello di Napoli. Tale sentenza era stata emessa proprio a seguito di una richiesta concorde delle parti, che avevano attivato la procedura del concordato in appello. In pratica, la difesa e l’accusa avevano raggiunto un’intesa sulla rideterminazione della pena, e la Corte d’Appello, dopo aver preso atto della rinuncia ai motivi di gravame, aveva ratificato l’accordo.
Nonostante ciò, gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., che impone l’assoluzione in presenza di determinate condizioni evidenti. La questione giunta al vaglio della Suprema Corte era, quindi, se un accordo raggiunto e formalizzato in appello potesse essere nuovamente messo in discussione in sede di legittimità.
La decisione della Corte sul concordato in appello
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi proposti semplicemente inammissibili. La Corte ha richiamato una norma specifica e inequivocabile: l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione stabilisce chiaramente che le sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. non sono appellabili.
L’ordinanza ha spiegato che il concordato in appello è un istituto basato su una valutazione congiunta delle parti processuali, che si accordano sulla qualificazione giuridica dei fatti e sull’entità della pena. Il ruolo del giudice d’appello in questo contesto è quello di un controllore: deve verificare che l’accordo sia rispettoso dei limiti di legge, che gli aspetti giuridici siano corretti e che la pena proposta sia congrua. Una volta effettuato questo controllo e recepita la volontà delle parti, la decisione assume un carattere di definitività che ne preclude l’ulteriore impugnazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione sono radicate nella natura stessa dell’istituto. Il legislatore, con la riforma del 2017, ha inteso creare un meccanismo che, a fronte di un vantaggio per l’imputato (una pena concordata), garantisse una rapida definizione del processo, evitando ulteriori gradi di giudizio. Permettere il ricorso per Cassazione contro una sentenza frutto di un accordo volontario svuoterebbe di significato la procedura stessa.
La Corte ha specificato che il giudice d’appello aveva adempiuto al suo dovere, controllando la correttezza del procedimento con cui le parti erano giunte al calcolo della pena. L’accordo processuale, essendo rispettoso dei parametri e dei limiti legali, diventa vincolante e chiude la vicenda giudiziaria. Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili de plano, ovvero senza udienza, e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
La decisione in commento consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro e serve da monito per la pratica forense. La scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica che implica una rinuncia consapevole al diritto di proseguire l’impugnazione. Una volta che l’accordo è perfezionato e ratificato dal giudice, la sentenza diventa non più contestabile, salvo casi eccezionali non ravvisati nella fattispecie. Gli operatori del diritto e gli imputati devono quindi ponderare attentamente i benefici di un accordo sulla pena rispetto alla perdita della possibilità di un ulteriore controllo di legittimità da parte della Corte di Cassazione.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza decisa con ‘concordato in appello’?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che i ricorsi avverso sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. (concordato in appello) sono inammissibili, come espressamente previsto dall’art. 610, comma 5-bis, dello stesso codice.
Qual è il ruolo del giudice quando le parti raggiungono un accordo in appello?
Il giudice di appello ha il dovere di controllare la correttezza degli aspetti giuridici dell’accordo, la congruità della pena richiesta e verificare che l’intesa tra le parti rispetti i parametri e i limiti indicati dalla legge (art. 599-bis cod. proc. pen.).
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di ‘concordato in appello’ viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata determinata in tremila euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32923 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32923 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Yettetsentite le-
udito iLdifensore
FATTO E DIRITTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME, per mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richie delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, a dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato ascritto.
I ricorrenti deducono vizi di motivazione in ordine “ai motivi oggetto di rinuncia “(i Pagano) e violazione di legge e vizi di motivazione quanto a omessa assoluzione ex art. 129 cod, proc. pen.
I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, non essendo gli stessi esperi avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il concordato con rinuncia ai motivi di appelio previsto dall’art. 599-bis cod. proc. così come novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguen del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte conte e sull’entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, con dell’impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di control l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei l indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.
I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con procedura de plano e ciascun ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2024.