Concordato in Appello: l’Accordo Processuale Rende il Ricorso Inammissibile
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 7389/2024, ha ribadito un principio fondamentale: una volta che l’accordo è perfezionato, la rinuncia ai motivi di appello diventa definitiva e irrevocabile. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina. In secondo grado, i giudici avevano accolto una proposta di concordato in appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, concedendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena in due anni e sei mesi di reclusione.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di ricorrere in Cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione. A suo dire, la Corte territoriale avrebbe commesso un errore procedurale. In particolare, lamentava che la Corte avesse accolto la richiesta di rideterminazione della pena, nonostante il Pubblico Ministero, prima di prestare il proprio consenso, avesse depositato delle conclusioni scritte chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Secondo la difesa, questo comportamento avrebbe indotto l’imputato a insistere nei motivi di appello, rendendo invalido il successivo consenso del PM.
La Decisione della Corte di Cassazione sul concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando completamente la tesi difensiva. I giudici di legittimità hanno chiarito che il negozio processuale alla base del concordato in appello si perfeziona con il consenso del Pubblico Ministero, indipendentemente dal momento in cui questo interviene.
La conseguenza diretta del perfezionamento dell’accordo è la rinuncia ai motivi di appello, che diventa definitiva. Pertanto, qualsiasi successivo ricorso basato su tali motivi è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il punto centrale delle motivazioni risiede nella natura stessa del concordato in appello. Questo istituto processuale presuppone una rinuncia da parte dell’imputato ai motivi di appello che non vengono accolti nell’accordo. Tale rinuncia non è una semplice dichiarazione di intenti, ma un atto processuale con effetti definitivi.
Citando un proprio precedente (Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021), la Corte ha ribadito che la dichiarazione di rinuncia dell’imputato ai motivi sulla responsabilità non è suscettibile di revoca, neppure implicita. L’unico caso in cui tale rinuncia perde effetto, ai sensi del comma 3 dell’art. 599-bis c.p.p., è il mancato accoglimento della proposta di pena concordata da parte del giudice. Poiché nel caso di specie la Corte d’Appello aveva recepito l’accordo, la rinuncia era diventata irrevocabile, precludendo ogni ulteriore impugnazione.
La pronuncia di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito per la difesa. La scelta di percorrere la strada del concordato in appello è una decisione strategica che deve essere ponderata attentamente, poiché implica conseguenze processuali irreversibili. Una volta che il Pubblico Ministero esprime il suo consenso e il giudice ratifica l’accordo, la partita processuale sui motivi di appello rinunciati si chiude definitivamente. Non è possibile, in un secondo momento, tentare di rimettere in discussione l’accordo sollevando questioni procedurali superate dal consenso stesso delle parti, pena l’inammissibilità del ricorso e ulteriori condanne economiche.
Una volta accettato un concordato in appello, è possibile presentare ricorso in Cassazione?
No, una volta che il giudice accoglie la proposta di concordato in appello, la rinuncia ai motivi di appello da parte dell’imputato diventa definitiva e irrevocabile. Un eventuale ricorso basato sui motivi oggetto di rinuncia sarà dichiarato inammissibile.
Il consenso del Pubblico Ministero al concordato in appello può essere invalidato se espresso dopo una richiesta di conferma della condanna?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il consenso espresso dal Pubblico Ministero perfeziona l’accordo processuale, indipendentemente dal momento in cui viene manifestato o da eventuali precedenti conclusioni difformi.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, determinata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7389 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 7389 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte d’appello di Messina, accedendo alla proposta di concordato sottoposta al suo esame, ha in parte riformato la decisione resa in primo grado nei confronti di NOME COGNOME per i reati indicati in rubrica, concedendo le circostanze attenuanti generiche e condannandolo alla pena concordata di anni due e mesi sei di reclusione.
Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina ha a oggetto un solo motivo icon cui si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale, invece di esaminare i motivi di appello proposti, accolto la richiesta concordata di rideterminazione della pena, sebbene il Pubblico Ministero, prima di manifestare il suo consenso alla proposta di concordato – consenso comunque non comunicato al difensore – avesse trasmesso le proprie conclusioni scritte, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e inducendo il difensore, del pari, ad insistere, con memoria, nei motivi di impugnazione.
La doglianza è inammissibile, in quanto, indipendentemente dal momento nel quale è intervenuto, il consenso espresso dal P.M. ha perfezioNOME il negozio processuale sotteso all’istituto discipliNOME dall’art. 599-bis cod. proc. pen. rendendo definitiva, per effetto della sentenza impugnata che tale concordato ha recepito, la rinuncia ai motivi di appello. Al riguardo, va ribadito che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel cd. concordato in appello, la dichiarazione di rinuncia dell’imputato ai motivi sulla responsabilità non è suscettibile di revoca, neppure implicita, perdendo effetto, ai sensi dell’art. 599bis, comma 3, cod. proc. pen., solo nel caso di mancato accoglimento della proposta di pena concordata (Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, COGNOME, Rv. 282312 – 01).
Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che, in ragione RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente