Concordato in Appello: Limiti all’Impugnazione e Inammissibilità del Ricorso
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi su una ridefinizione della pena in secondo grado. Tuttavia, la sua natura di accordo processuale impone precisi limiti alla possibilità di successiva impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce proprio su questo aspetto, chiarendo quando e perché un ricorso avverso una sentenza frutto di concordato debba essere dichiarato inammissibile.
I Fatti di Causa
Nel caso esaminato, un imputato aveva presentato ricorso in appello avverso una sentenza di condanna. In quella sede, tramite il suo difensore munito di procura speciale, aveva formulato un’istanza di concordato in appello. La Corte d’Appello di Genova accoglieva la richiesta, riformando parzialmente la sentenza di primo grado e riducendo la pena come concordato tra le parti. 
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo, l’omessa motivazione da parte del giudice d’appello in merito alla quantificazione della pena inflitta, seppur ridotta.
La Decisione della Cassazione: I Limiti al Ricorso contro il concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio consolidato in giurisprudenza. I giudici hanno chiarito che il ricorso per cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è consentito solo per un novero molto ristretto di motivi. L’imputato non può, infatti, rimettere in discussione elementi che sono stati oggetto dell’accordo stesso e che, con la sua richiesta, ha implicitamente accettato e rinunciato a contestare.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha spiegato che l’impugnazione è ammessa esclusivamente qualora vengano dedotti:
1.  Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (ad esempio, se il consenso è stato estorto con violenza o inganno).
2.  Problemi inerenti al consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3.  Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, non è consentito proporre doglianze su motivi a cui si è rinunciato con l’accordo. Tra questi rientra, in primo luogo, proprio la quantificazione della pena. Contestare la motivazione su un punto che è stato il cuore del patto processuale è una contraddizione logica e giuridica. L’unica eccezione riguarda l’ipotesi in cui la sanzione inflitta sia palesemente illegale, ad esempio perché supera i limiti edittali previsti dalla legge per quel reato o perché è di un genere diverso da quello previsto. Poiché nel caso di specie il ricorrente si limitava a lamentare un difetto di motivazione sulla misura della pena concordata, il suo ricorso è stato giudicato inammissibile per essere stato formulato per un motivo non consentito dalla legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rafforza la natura tombale e vincolante del concordato in appello. Chi sceglie questa via processuale deve essere pienamente consapevole che sta barattando la possibilità di contestare nel merito la sentenza con la certezza di una pena ridotta. La decisione della Cassazione serve da monito: una volta siglato l’accordo e ottenuta la sentenza, le porte per un’ulteriore impugnazione si chiudono quasi ermeticamente. È fondamentale, quindi, che la scelta di accedere a tale istituto sia ponderata e consapevole, poiché implica una rinuncia definitiva alla maggior parte dei motivi di ricorso, cristallizzando la pena concordata come esito finale del processo.
 
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici e circoscritti, come vizi nella formazione della volontà di accedere all’accordo, nel consenso del pubblico ministero, o qualora la decisione del giudice sia difforme da quanto pattuito. Non è ammesso per motivi a cui si è rinunciato con l’accordo.
Contestare la quantificazione della pena è un motivo valido per impugnare un concordato in appello?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la quantificazione della pena è l’oggetto stesso dell’accordo e, accettandolo, l’imputato rinuncia a contestarla. L’unica eccezione è se la pena applicata risulta illegale, ovvero non rientra nei limiti previsti dalla legge o è di un tipo diverso da quello consentito.
Quali sono le conseguenze se il ricorso contro un concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle Ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6356 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2   Num. 6356  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA in MAROCCO avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE di APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Genova, in accoglimento di istanza ex art. 599 bis c.p.p. formulata dal difensore dell’imputato, munito di procura special parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado riducendo la pena.
Nel ricorso si evidenzia che “con l’unico motivo di gravame si lamenta l’omessa motivazione in punto quantificazione della pena”. Il ricorso è inammissibile perché formulato per motivo consentito.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è infa consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà d parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenu difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a mot rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell’accodo process intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della san inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista d (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, COGNOME; Sez. 2, n. 30990 dell’1.6.2018, Gueli).
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, 1’11.1.2024