Concordato in Appello: I Limiti del Ricorso secondo la Cassazione
L’istituto del concordato in appello, previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il processo in secondo grado attraverso un accordo sulla pena. Tuttavia, una volta intrapresa questa strada, le possibilità di impugnare la decisione diventano molto limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza quali sono i confini di ammissibilità del ricorso avverso una sentenza di questo tipo, fornendo indicazioni preziose per la difesa.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Torino, accogliendo una richiesta concorde delle parti, aveva applicato a un imputato la pena di quattro anni di reclusione per il reato di associazione per delinquere. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un generico “vizio della motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti”.
In sostanza, dopo aver beneficiato di una pena concordata, il ricorrente tentava di rimettere in discussione la valutazione dei fatti che aveva portato alla sua condanna, un aspetto che si presume superato proprio dall’accordo stesso.
Il Concordato in Appello e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la natura stessa del concordato in appello implica una rinuncia a far valere determinate censure. L’accordo sulla pena cristallizza il procedimento e limita drasticamente le successive possibilità di impugnazione.
Di conseguenza, la Corte non solo ha respinto il ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende, sanzionando così l’abuso dello strumento processuale.
Le Motivazioni della Sentenza
La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. La Corte ha chiarito che il ricorso in cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo in circostanze molto specifiche, che non riguardano il merito della vicenda. I motivi validi sono:
1. Vizi nella formazione della volontà: è possibile contestare la sentenza se si dimostra che il consenso dell’imputato a stipulare l’accordo era viziato (ad esempio, per errore, violenza o dolo).
2. Vizi del consenso del pubblico ministero: analogamente, si può contestare un vizio nel consenso prestato dall’accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: il ricorso è ammissibile se la pena applicata dal giudice è diversa da quella concordata tra le parti.
Al di fuori di questi casi, sono inammissibili tutte le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato con l’accordo, come la mancata valutazione di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) o vizi nella determinazione della pena, a meno che questa non sia palesemente illegale (cioè fuori dai limiti edittali previsti dalla legge).
Nel caso specifico, il ricorso è stato giudicato “del tutto generico”, poiché si limitava a criticare la motivazione senza addurre alcuna delle ragioni valide sopra elencate. La Corte ha quindi concluso che il ricorrente stava tentando di riaprire una discussione sul merito, preclusa dalla scelta di aderire al concordato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un punto fondamentale: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato che accetta un accordo sulla pena rinuncia implicitamente a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione della sua colpevolezza. Qualsiasi successivo tentativo di impugnazione deve essere fondato su motivi estremamente specifici e rigorosi, attinenti esclusivamente alla validità del consenso prestato. Proporre un ricorso generico, come nel caso esaminato, non solo è inutile, ma espone al rischio concreto di una condanna al pagamento di ulteriori spese e sanzioni pecuniarie.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
No, non sempre. Il ricorso è ammissibile solo per motivi molto specifici, come quelli relativi a vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo o se il giudice ha emesso una pronuncia con un contenuto difforme da quello pattuito.
Cosa succede se si propone un ricorso generico contro una sentenza di concordato in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, commisurata alla sua colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Lamentarsi della motivazione sulla ricostruzione dei fatti è un motivo valido per impugnare una sentenza di concordato in appello?
No. Secondo questa ordinanza, la scelta di accedere al concordato implica la rinuncia a sollevare doglianze relative a motivi che si sarebbero potuti far valere in un appello ordinario, inclusi quelli sulla valutazione dei fatti. Tali motivi sono considerati inammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 925 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 925 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMECOGNOME nato a Massafra il 23/06/1954, avverso la sentenza del 24/02/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con !a sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, ha applic ricorrente, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. p la pena di anni quattro di reclusione in relazione al reato di associazio delinquere.
Ricorre per cassazione COGNOME Fernando MarioCOGNOME deducendo vizio dell motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tem concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sent emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formaz
della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubb
ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giu mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla man valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasf illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti editt diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/ COGNOME, Rv. 276102).
Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita della motivazione della sentenza, senza ulteriori specifiche.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricor al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Ca delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorre nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.11.2023.