Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26819 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 26819 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 24/08/1961 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ricorso definito con procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ricorso avverso l’indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanza di concordato, l’imputato ha dedotto l’inosservanza della citata disposiz conseguente vizio relativo alla manifestazione della volontà, ai sensi dell’art. cod. proc. pen. poiché all’udienza del 30 gennaio 2025 la Corte territoriale aveva di GLYPH interpellare GLYPH l’imputato, COGNOME presente GLYPH all’udienza GLYPH mediante GLYPH collegamento GLYPH in videoconferenza, affinché esprimesse la sua volontà in merito alla rinuncia ai m appello ad eccezione di quello concernente la riduzione della pena.
Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per un motivo non consentito.
Infatti, solo apparentemente il vizio dedotto attiene alla manifestazione di dato che l’imputato, presente in video conferenza, aveva in anticipo rilasciato speciale per il rito al proprio difensore, escludendo pertanto in radice che u dubbio sulla effettiva volontà di accedere al concordato, ed a quello specifico acc rinuncia ai motivi attinenti alla responsabilità e concentrazione solo sul quantum della pena, possa in concreto affacciarsi.
3. Deve in proposito essere ricordato come ai sensi del comma 5 bis dell’art.
cod. proc. pen.”….la corte dichiara senza formalità di procedura l’inammissibi ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l’inammissibilità del ricorso contro la
di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronu norma dell’articolo 599 bis”. In applicazione del suddetto principio la Suprema
provvede a dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto avve sentenza pronunciata in sede di concordato in appello, con ordinanza emessa d’uffic
in assenza di contraddittorio. Al proposito va sottolineata l’assenza di simmetr limitazione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la ma
previsione di motivi proponibili avverso la sentenza di cui all’art. 599 bis cod. p poiché il ricorso avverso la sentenza del concordato in appello, ex artt. 599 bis e
proc. pen., non è circondata da analoghe previsioni rispetto al patteggiamento; di modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il conc
in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso la declaratoria di inammissibilità
de plano
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, COGNOME, Rv.
272969 – 01). Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in app consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pron del giudice di appello mentre alcuno spazio per motivi ulteriori.
L’impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con consegue condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i pro di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 giugno 2025