Concordato in Appello: La Cassazione Conferma la Fine del Processo
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: la scelta del concordato in appello preclude definitivamente la possibilità di presentare un successivo ricorso per Cassazione. Questa decisione sottolinea la natura tombale dell’accordo sulla pena, equiparandolo a una vera e propria rinuncia a ogni ulteriore impugnazione. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il punto cruciale della vicenda, tuttavia, non risiede nei fatti che hanno portato alla condanna, ma in una scelta processuale ben precisa: le parti avevano definito il giudizio di secondo grado attraverso un “concordato in appello”. Nonostante questo accordo, l’imputato ha deciso di tentare un’ulteriore via, proponendo ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per contestare la decisione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, adottando una procedura semplificata e senza formalità. La Corte ha stabilito che l’accordo raggiunto in appello sulla pena ha un effetto preclusivo totale sull’intero svolgimento del processo. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Effetto Preclusivo del Concordato in Appello
Il cuore della motivazione risiede nell’analogia tra il concordato in appello e la rinuncia esplicita all’impugnazione. La Corte, richiamando un proprio precedente (sentenza n. 29243/2018), ha spiegato che la scelta di accordarsi sulla pena non è una semplice transazione sul quantum della condanna, ma un atto che definisce l’intero procedimento.
Quando l’imputato accetta il concordato, rinuncia implicitamente ma inequivocabilmente a sollevare qualsiasi questione, incluse quelle che il giudice potrebbe rilevare d’ufficio. Questa rinuncia non limita solo la cognizione del giudice d’appello, ma si estende a tutto il percorso processuale futuro. Pertanto, l’accordo blocca la possibilità di accedere al successivo grado di giudizio, ovvero il ricorso per legittimità davanti alla Cassazione. L’istituto del concordato è stato concepito proprio per garantire una definizione rapida e definitiva della controversia, e ammettere un successivo ricorso ne snaturerebbe la funzione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: chi sceglie la via del concordato in appello deve essere pienamente consapevole che sta compiendo una scelta processuale definitiva. Questa decisione chiude ogni porta a futuri ripensamenti o tentativi di impugnazione. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la valutazione sull’opportunità di un accordo sulla pena deve essere ponderata con estrema attenzione, considerando che tale scelta comporta l’accettazione finale della responsabilità e della pena concordata, senza alcuna possibilità di revisione da parte della Corte di Cassazione.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il “concordato in appello” ha un effetto preclusivo, impedendo un ulteriore ricorso in quanto l’accordo sulla pena implica la rinuncia a ogni altra impugnazione.
Qual è l’effetto del “concordato in appello” sul procedimento giudiziario?
L’accordo non si limita a definire la pena nel giudizio di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità davanti alla Cassazione.
Cosa succede se un ricorso viene presentato ugualmente nonostante il “concordato in appello”?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32902 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32902 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sen e le conclusioni del PG
ucli(o il difensore
R.G. 19069-2024
NOME. COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle qual l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena – nel caso in punto di responsabilità – limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2024.