Concordato in Appello: Quando la Sentenza Diventa Inattaccabile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla finalità e le conseguenze del concordato in appello. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha ribadito che l’accordo sulla pena raggiunto in secondo grado preclude la possibilità di un successivo ricorso, anche per questioni che, in teoria, potrebbero essere rilevate d’ufficio. Questa pronuncia consolida un principio fondamentale: l’accettazione di un beneficio processuale, come la riduzione della pena, comporta la rinuncia a ulteriori contestazioni.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due soggetti avverso una sentenza della Corte di Appello. In quella sede, gli imputati avevano ottenuto una parziale riforma della condanna di primo grado, con una conseguente riduzione della pena. Questo risultato era stato raggiunto proprio grazie a un accordo con la pubblica accusa, formalizzato ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, comunemente noto come “concordato in appello”.
Nonostante avessero beneficiato di questo accordo, i due ricorrenti hanno deciso di impugnare la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando ulteriori motivi di doglianza. La loro iniziativa, tuttavia, si è scontrata con un ostacolo procedurale insormontabile.
Il Principio del Concordato in Appello e la sua Finalità
Il concordato in appello è uno strumento che mira a definire il processo in modo più rapido. L’imputato, in accordo con il Pubblico Ministero, rinuncia a determinati motivi di appello in cambio di una riduzione della pena. Questo patto processuale, una volta ratificato dal giudice, modifica la sentenza di primo grado.
La Corte di Cassazione, nel dichiarare i ricorsi inammissibili, ha evidenziato la natura stessa di questo istituto. L’accordo sulla pena non è una semplice transazione, ma un atto che ha profondi effetti preclusivi. Accettando il concordato, l’imputato non solo ottiene uno sconto di pena, ma rinuncia implicitamente a contestare la decisione che ne deriva su tutti i punti oggetto dell’accordo, compresi quelli relativi alla responsabilità e alla colpevolezza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha affermato che i ricorsi erano stati proposti per motivi non consentiti dalla legge. Il ragionamento dei giudici si basa su un’analogia con la rinuncia all’impugnazione. Come chi rinuncia a impugnare una sentenza non può più contestarla, così chi accetta un concordato sulla pena in appello non può poi rimettere in discussione l’esito del giudizio dinanzi alla Cassazione.
La decisione sottolinea che l’accordo raggiunto tra le parti limita la cognizione del giudice di secondo grado e, di conseguenza, preclude l’intero successivo svolgimento del processo, incluso il giudizio di legittimità. In altre parole, la volontà dell’interessato di accettare un esito favorevole (la pena ridotta) in cambio della rinuncia a certi motivi di appello “cristallizza” la decisione, rendendola non più suscettibile di riesame. Qualsiasi tentativo di aggirare questo principio, presentando un ricorso per Cassazione, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ha conseguenze pratiche molto chiare. Chi sceglie la via del concordato in appello deve essere pienamente consapevole che tale scelta è, nella maggior parte dei casi, definitiva. Il beneficio della riduzione della pena comporta la perdita del diritto a un ulteriore grado di giudizio. La sentenza emessa dalla Corte d’Appello a seguito del concordato diventa, a tutti gli effetti, la parola finale sulla vicenda processuale.
Pertanto, la difesa deve valutare con estrema attenzione i pro e i contro di tale accordo, illustrando al proprio assistito che, sebbene vantaggioso sotto il profilo sanzionatorio, esso chiude le porte a qualsiasi futura contestazione davanti alla Corte di Cassazione. La decisione della Suprema Corte sanziona i ricorrenti non solo con la declaratoria di inammissibilità, ma anche con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a riprova della serietà con cui l’ordinamento considera il rispetto dei patti processuali.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver ottenuto una riduzione di pena con un ‘concordato in appello’?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accettazione del concordato in appello preclude la possibilità di un successivo ricorso, poiché l’accordo sulla pena ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale.
Cosa significa che il ‘concordato in appello’ ha effetti preclusivi?
Significa che l’accordo, con cui l’imputato rinuncia a certi motivi di appello in cambio di una pena ridotta, impedisce di sollevare ulteriori questioni in futuro, compreso il ricorso al giudizio di legittimità. La decisione diventa sostanzialmente definitiva.
Per quale motivo la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Avendo i ricorrenti accettato un accordo sulla pena, hanno rinunciato alla facoltà di contestare la sentenza d’appello, rendendo qualsiasi successivo ricorso privo dei presupposti legali per essere esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39899 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39899 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 09/10/2024
k
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ai sensi dell’art.599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale cittadino, ha ridotto la pena, con rinuncia ai motivi per il reato ex art. 611 cod. pen.
Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge.
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle qual l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Rilevato pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024 Il c GLYPH iere estensore
Il Presidente