Concordato in Appello: l’Accordo che Chiude le Porte alla Cassazione
Il percorso della giustizia penale offre diverse possibilità per la definizione del procedimento. Tra queste, il concordato in appello rappresenta uno strumento che consente di raggiungere un accordo sulla pena nel secondo grado di giudizio. Tuttavia, quali sono le conseguenze di tale scelta? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’adesione al concordato preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso, chiudendo di fatto la via verso il terzo grado di giudizio.
I Fatti di Causa
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. La particolarità della vicenda risiedeva nel fatto che il procedimento di secondo grado si era concluso proprio attraverso un concordato in appello. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato ha tentato di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, proponendo un ricorso per motivi di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concordato in appello
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione netta degli effetti processuali del concordato in appello. Secondo i giudici supremi, questo istituto non si limita a definire l’entità della pena, ma comporta una rinuncia implicita a contestare la decisione concordata. L’accordo, accettato dal giudice d’appello, assume un carattere definitivo che preclude l’intero svolgimento processuale successivo, incluso il giudizio di legittimità. La Corte ha agito con una procedura semplificata, evidenziando come il ricorso fosse stato proposto per motivi non consentiti dalla legge, data la preclusione creata dall’accordo stesso.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è chiara e si basa su un’analogia con la rinuncia all’impugnazione. Come precisato nel provvedimento, che richiama un precedente giurisprudenziale (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018), la definizione del procedimento tramite concordato in appello ha effetti preclusivi sull’intero iter processuale. L’interessato, accettando l’accordo sulla pena e, nel caso di specie, anche sui punti relativi alla responsabilità e alla colpevolezza, rinuncia di fatto a sollevare ulteriori questioni. Questa rinuncia non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma estende i suoi effetti bloccanti anche al giudizio di Cassazione. Il concordato, quindi, non è una semplice transazione sulla pena, ma una scelta processuale che esaurisce la possibilità di impugnazione, cristallizzando la decisione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica: la scelta di aderire a un concordato in appello deve essere attentamente ponderata. Se da un lato può rappresentare un’opportunità per definire più rapidamente il processo e ottenere una pena più mite, dall’altro comporta la rinuncia definitiva a far valere le proprie ragioni davanti alla Corte di Cassazione. Questa decisione, pertanto, segna il punto finale del percorso giudiziario, rendendo la sentenza d’appello irrevocabile. Per gli imputati e i loro difensori, è cruciale comprendere che l’accordo equivale a una chiusura tombale del contenzioso, senza ulteriori possibilità di revisione da parte del giudice di legittimità.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un concordato in appello?
No, l’ordinanza stabilisce che il concordato in appello ha effetti preclusivi che impediscono di accedere al successivo giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Perché il concordato in appello impedisce di ricorrere in Cassazione?
Perché l’accordo sulla pena, e nel caso di specie anche sulla responsabilità, equivale a una rinuncia a contestare la decisione. Questo atto definisce il procedimento e, analogamente alla rinuncia esplicita all’impugnazione, preclude ulteriori gradi di giudizio.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente in questo caso specifico?
Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24418 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 24418 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COLLEFERRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
N. 16393/24 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/05/2024