Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25342 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25342 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 10/06/1983
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigr con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, a dell’art.599-bis cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall’art.73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
L’unitario motivo di ricorso, attinente all’omessa applicazione delle san sostitutiva prevista dall’art.20-bis cod.pen., va dichiarato inammissibil formalità di procedura ai sensi dell’art.610, comma 56is, d.proc.pen..
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all’esito di concordat appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla m valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasf illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti editt diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
Rilevando, sul punto, che il giudice di secondo grado, nell’accoglie richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimen dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. p sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volt l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è l ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 23/11/2018, Bouachra, 274522); mentre, in relazione specifica alla tematica posta dal ricorrente, i di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice no sostituire d’ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in a esplicita richiesta delle parti, nel caso di specie non proposta (Sez. 4, n. 4 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delk1 ricorre al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cass delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
do ricorrente al pagamento delle spese
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il go
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91′