Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44249 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44249 Anno 2024
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
NOME COGNOME nato in Egitto, il 01/08/2003 avverso la sentenza del 09/07/2024 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per essere stato proposto fuori dei casi previsti da legge.
1.1. La difesa lamenta vizio di motivazione (art 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) nella sentenza di appello in ordine alla misura della sanzione inflitta, che avrebbe voluto più contenuta nonostante l’intervenuto concordato tra le parti., ove la Corte avesse riconosciuto le circostanz attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi dell’art. 599-bis, comma 1, 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene c l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare is già previsto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 – secondo cui il giudice di appello, nell’accogliere la richiesta di p concordata, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai moti d’impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è sta raggiunto l’accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato su pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità).
Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appel quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dagli artt. 599-bis e 602, comma 1 bi cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusiv sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quant avviene per la rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).
Nel caso in esame, la rinuncia ai motivi di appello, in uno all’accordo raggiunto con la part pubblica sul quantum della sanzione “proposta” ha determinato una preclusione processuale, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto l’entità della pena concordata.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 novembre 2024.