Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31064 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31064 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AUGUSTA il 02/12/1977
avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il concordato tra le parti ex art. 599 bis c proc. pen., rideterminando la pena inflittagli in primo grado per il reato di cui agli artt. 6 e 625 n.2, cod. pen. in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 1333,33 di multa,;
Il ricorso – che con unico motivo lamenta violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. ovvero mancata motivazione circa le cause del mancato proscioglimento – è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello.
L’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiannento in appello, deve riteners nuovamente applicabile il principio – elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore de similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con nnodif. nella I. 24 luglio 2008 n. 125 secondo cui il giudice d’appello che accoglie la richiesta formulata sull’accordo delle part prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati. Nemmen sussiste, come già opinato dalle recenti sentenze di questa sezione sopra indicate, un dovere di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., considerazione della radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta parti e l’istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. l’applicazione di questa regola nel vecchio regime cfr. Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245919; Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, COGNOME, Rv. 226707).
Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla appello, sicché all’odierno ricorrente è precluso mettere in discussione il giudizio in punto responsabilità, avendo rinunziato a tutti i motivi diversi da quelli sul trattamento sanzionato
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere COGNOME9> tensore