Concordato in Appello: La Cassazione Chiude la Porta a Ulteriori Impugnazioni
L’istituto del concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta una scelta strategica fondamentale per l’imputato. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: chi accetta un accordo sulla pena in secondo grado rinuncia implicitamente a contestare la propria responsabilità. Questa decisione chiarisce la natura e gli effetti preclusivi di tale scelta processuale.
Il Caso in Esame: Dall’Accordo sulla Pena al Tentativo di Ricorso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da due imputati avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. La particolarità del caso risiede nel fatto che la sentenza di secondo grado era stata emessa proprio in accoglimento di una richiesta di concordato in appello. Nonostante avessero raggiunto un accordo sulla pena, beneficiando di una sua ridefinizione, gli imputati hanno successivamente deciso di rivolgersi alla Suprema Corte, sollevando un motivo di ricorso che contestava la loro stessa responsabilità penale.
La Decisione della Corte e la natura del concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito della questione di responsabilità. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa della natura del concordato in appello. Secondo i giudici, questo strumento non è una semplice transazione sulla pena, ma un atto dispositivo che implica una rinuncia a tutti gli altri motivi di doglianza.
L’Effetto Preclusivo della Scelta
L’ordinanza sottolinea che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis c.p.p. ha un impatto determinante sull’intero processo. La scelta di accordarsi sulla pena limita la cognizione del giudice d’appello ai soli termini dell’accordo e, soprattutto, produce effetti preclusivi che si estendono all’intero procedimento, compreso l’eventuale giudizio di legittimità. In sostanza, l’imputato, barattando la certezza di una pena ridotta con la rinuncia a contestare la sentenza di primo grado, non può poi “tornare sui suoi passi” e rimettere in discussione la propria colpevolezza.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando la logica sottesa alla riforma legislativa del 2017, che ha introdotto l’istituto. La finalità è quella di deflazionare il carico giudiziario, incentivando definizioni alternative del processo. Permettere a chi ha già beneficiato di un accordo di impugnare la sentenza per motivi a cui aveva rinunciato vanificherebbe lo scopo della norma.
La Cassazione ha evidenziato come questa logica sia analoga a quella della rinuncia generale all’impugnazione. Quando un imputato sceglie il concordato in appello, accetta il verdetto di colpevolezza e concentra la negoziazione esclusivamente sull’entità della sanzione. Di conseguenza, è inammissibile un ricorso per cassazione che verta su questioni, anche se potenzialmente rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato ha implicitamente rinunciato in funzione dell’accordo. La Corte ha rafforzato la propria argomentazione citando precedenti giurisprudenziali conformi, che consolidano questo orientamento interpretativo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame offre un importante monito per la difesa. La scelta di accedere al concordato in appello deve essere attentamente ponderata. Se da un lato offre il vantaggio di una pena concordata e spesso più mite, dall’altro comporta la cristallizzazione dell’affermazione di responsabilità. L’imputato deve essere pienamente consapevole che, una volta siglato l’accordo e ottenuta la sentenza favorevole, non vi sarà più spazio per contestare il merito della condanna davanti alla Corte di Cassazione. Questa pronuncia ribadisce la natura definitiva e vincolante delle scelte processuali, sottolineando come l’efficienza del sistema giudiziario si basi anche sulla coerenza e sulla responsabilità delle parti.
È possibile fare ricorso in Cassazione per contestare la propria responsabilità dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato)?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accordo sulla pena in appello (ex art. 599-bis c.p.p.) preclude la possibilità di contestare la responsabilità con un successivo ricorso, poiché la scelta del concordato implica una rinuncia a tali questioni.
Qual è l’effetto della scelta del “concordato in appello” sull’intero processo?
La scelta del concordato in appello ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità davanti alla Cassazione. Limita la cognizione del giudice di secondo grado e impedisce di sollevare successivamente questioni a cui l’interessato ha rinunciato.
Il ricorso per cassazione su questioni di responsabilità è inammissibile anche se queste potrebbero essere rilevabili d’ufficio?
Sì, secondo l’ordinanza, il ricorso è inammissibile anche per questioni rilevabili d’ufficio alle quali l’interessato ha rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte prevale in questo contesto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15168 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 15168 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Catania il 22/11/1995 COGNOME NOME nato in Germania il 24/01/1972
avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d’appello di Catania; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza emessa nei loro confronti dalla Corte di appello di Catania in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Il motivo proposto – che contesta la responsabilità degli imputati – non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (confronta, negli stessi termini, tra le tante: Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628-02; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’articolo 610, comma
5-bis cod. proc. ,pen., con condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Così è deciso, 06/03/2025
Il CoNigliere
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Il Presidente
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