Concordato in appello: la rinuncia ai motivi blocca il ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 41663/2024) ribadisce un principio fondamentale: la scelta di questo percorso procedurale e la conseguente rinuncia ai motivi di appello hanno un effetto tombale, precludendo la possibilità di sollevare le stesse questioni in sede di legittimità. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
Il Fatto: Dall’Appello alla Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. In sede di appello, la difesa aveva raggiunto un accordo con la pubblica accusa per una rideterminazione della pena, rinunciando agli altri motivi di gravame. La Corte territoriale, accogliendo la richiesta di concordato in appello, aveva confermato la condanna ma ridotto la sanzione nella misura pattuita.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ugualmente ricorso per cassazione, sollevando una presunta violazione di legge relativa al calcolo dell’aumento di pena per la continuazione tra i reati. Si trattava, tuttavia, di una questione implicitamente coperta dalla rinuncia effettuata in appello.
La Decisione della Corte sul concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno affermato con chiarezza che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis c.p.p. non si limita a influenzare la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento del processo, compreso il giudizio di legittimità.
In altre parole, la rinuncia ai motivi di appello, funzionale al raggiungimento del concordato in appello, è equiparabile a una rinuncia all’impugnazione stessa per quei specifici punti. Di conseguenza, non è possibile “resuscitare” tali doglianze davanti alla Cassazione.
L’eccezione non applicabile: l’illegalità della pena
Il ricorrente tentava di aggirare l’ostacolo sostenendo che l’errato calcolo della pena per la continuazione costituisse una “illegalità della pena”, vizio che, in alcuni casi, può essere rilevato anche d’ufficio. La Corte ha respinto questa tesi, precisando che la questione sollevata non configurava una pena di specie diversa da quella prevista dalla legge o determinata al di fuori dei limiti edittali. Si trattava di una mera questione di calcolo, coperta dall’accordo e dalla rinuncia, e non di un’illegalità tale da superare l’effetto preclusivo del concordato.
Le motivazioni della decisione
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del concordato in appello. Si tratta di un atto negoziale-processuale con cui l’imputato, assistito dal suo difensore, compie una scelta strategica: baratta la possibilità di un esito potenzialmente più favorevole su alcuni motivi di appello con la certezza di una riduzione di pena. Questa scelta, una volta ratificata dal giudice, diventa irrevocabile per i punti oggetto di rinuncia.
La Cassazione, citando la propria giurisprudenza consolidata (tra cui le sentenze n. 29243/2018 e n. 4727/2018), ha ribadito che ammettere un ricorso su motivi rinunciati svuoterebbe di significato l’istituto del concordato, trasformandolo in un’opzione priva di contropartite effettive per l’accusa e per l’efficienza del sistema giudiziario.
La decisione di inammissibilità comporta, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma alla cassa delle ammende, quantificata nel caso di specie in 3.000 euro, a sanzione dell’uso improprio dello strumento di impugnazione.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito per la prassi forense. La decisione di aderire a un concordato in appello deve essere attentamente ponderata. Se da un lato offre il vantaggio di una pena certa e più mite, dall’altro comporta la definitiva abdicazione alla possibilità di far valere i motivi di appello oggetto di rinuncia. La scelta è strategica e irreversibile: una volta siglato l’accordo, il percorso processuale per le questioni rinunciate si chiude definitivamente, senza possibilità di ripensamenti in sede di legittimità. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli delle conseguenze preclusive di tale scelta per evitare ricorsi destinati a una sicura declaratoria di inammissibilità.
È possibile presentare ricorso per cassazione dopo aver concluso un concordato in appello?
No, non è possibile presentare ricorso per cassazione su questioni a cui si è rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena. La Cassazione chiarisce che il concordato ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità.
La rinuncia ai motivi di appello nel concordato è definitiva?
Sì, la rinuncia è definitiva e limita la cognizione del giudice d’appello e preclude la possibilità di sollevare nuovamente tali questioni in Cassazione. È un atto dispositivo della parte che chiude la discussione su quei punti.
Cosa succede se si presenta ugualmente un ricorso su motivi rinunciati?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come stabilito dall’art. 616 c.p.p., ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41663 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41663 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato av . y . j.seKle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME contro la sentenza del 10 aprile 2024 con cui la Corte di appello di Torino, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta alla ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile.
Il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Inoltre, va osservato che la dedotta violazione di legge in punto di determinazione dell’aumento di pena per continuazione non è causa di illegalità della pena, non comportando una pena di specie diversa da quella prevista per legge per il reato per il quale è intervenuta la condanna, ovvero il comma 2 dell’art. 588 c.p.p., punito con la reclusione, non potendosi considerare il bilanciamento con le attenuanti generiche rispetto al reato satellite, di cui non si è tenuto conto nell’accordo delle parti formulato in sede di concordato in appello con conseguente rinuncia al relativo motivo di appello.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 28 ottobre 2024
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