Concordato in Appello: La Cassazione Chiude la Porta a Ulteriori Ricorsi
L’istituto del concordato in appello, introdotto per semplificare e velocizzare i procedimenti, rappresenta una scelta strategica con conseguenze definitive. Con la recente ordinanza n. 33183 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’accordo sulla pena in secondo grado preclude la possibilità di un successivo ricorso per cassazione, anche per motivi che, in teoria, potrebbero essere rilevati d’ufficio. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale volto a dare certezza e definitività agli accordi processuali.
I Fatti del Caso Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Genova. Tale sentenza era stata emessa a seguito di un concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo raggiunto sulla pena, il ricorrente ha deciso di adire la Suprema Corte, lamentando un vizio di motivazione relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Suprema Corte sul Concordato in Appello
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha adottato una procedura semplificata, senza formalità di rito, ritenendo la questione manifestamente infondata. La decisione si basa sull’assunto che l’adesione al concordato in appello comporti una rinuncia implicita a far valere ulteriori doglianze, producendo un effetto preclusivo che si estende all’intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha articolato le sue motivazioni richiamando la natura stessa del concordato in appello. Questo istituto, analogamente alla rinuncia all’impugnazione, limita la cognizione del giudice di secondo grado e cristallizza la situazione processuale. L’accordo tra le parti sulla pena da applicare assorbe inevitabilmente tutte le questioni che incidono sulla sua determinazione, come la concessione o meno delle circostanze attenuanti. Permettere un ricorso in Cassazione su tali aspetti significherebbe svuotare di significato l’accordo stesso, che ha proprio la funzione di definire il procedimento in modo tombale. La Corte ha sottolineato che tale preclusione opera a maggior ragione quando la censura, come nel caso di specie, riguarda aspetti (le attenuanti generiche) che sono stati implicitamente superati e assorbiti dall’accordo sanzionatorio raggiunto tra le parti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento per gli operatori del diritto. La scelta di accedere al concordato in appello è una decisione definitiva che comporta la rinuncia a qualsiasi ulteriore impugnazione. Gli imputati e i loro difensori devono essere pienamente consapevoli che, una volta raggiunto l’accordo sulla pena, non sarà più possibile contestare la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, neppure per vizi di motivazione su elementi che concorrono alla determinazione della sanzione. La sentenza consolida la funzione deflattiva dell’istituto, garantendo la certezza del diritto e la stabilità delle decisioni basate sull’accordo delle parti.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
No, l’ordinanza stabilisce che la definizione del procedimento con il concordato in appello ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, rendendo inammissibile un successivo ricorso.
Qual è il motivo principale per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto per un motivo non consentito dalla legge avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. (concordato in appello). L’accordo sulla pena preclude la possibilità di contestare aspetti in esso assorbiti.
La questione delle circostanze attenuanti generiche può essere discussa in Cassazione dopo un concordato in appello?
No, secondo la Corte, la censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche riguarda un aspetto assorbito dal concordato sanzionatorio e, pertanto, non può essere oggetto di ricorso per cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33183 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ASSANE CUI 053C2GFZ nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lettetsentite le conclusioni det PG
1.14it0 il ali-ensure-
R.G. 20922/2024 RAGIONE_SOCIALE
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentito dalla legge avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., afferente al vizio di motivazione in ordine all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato funzione dell’accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, vieppiù quando la censura riguardi aspetti assorbiti dal concordato sanzionatorio, come nella specie.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024.