Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena, ponendo fine al giudizio di secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la sentenza che recepisce tale accordo non è più impugnabile. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni e le implicazioni di questa preclusione.
Il Caso in Esame: Dall’Accordo al Tentativo di Ricorso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Genova. In secondo grado, le parti avevano raggiunto un accordo, rinunciando ai motivi di appello e concordando una nuova determinazione della pena per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. La Corte di Appello, verificata la congruità dell’accordo, aveva emesso una sentenza conforme.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, lamentando vizi nella quantificazione della pena e la mancata applicazione di una causa di non punibilità. Il tentativo, tuttavia, si è scontrato con una precisa norma procedurale.
La Disciplina del Concordato in Appello e i suoi Limiti
Il concordato in appello è un istituto introdotto per snellire i processi. Esso si basa su una richiesta congiunta delle parti (pubblico ministero e imputato) che, rinunciando ai motivi di appello, si accordano sulla rideterminazione della pena. Il giudice d’appello non è un mero notaio dell’accordo, ma ha il dovere di verificare:
* La correttezza della qualificazione giuridica del fatto.
* La congruità della pena proposta.
* Il rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dalla legge.
Se questi controlli hanno esito positivo, il giudice emette una sentenza che recepisce l’intesa. La natura stessa di questo istituto, basata su un patto processuale, ne definisce anche i confini.
Le Motivazioni della Cassazione sul Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), senza necessità di udienza. La motivazione è netta e si fonda su una norma specifica: l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione stabilisce espressamente che la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 599-bis (appunto, il concordato in appello) non è ricorribile per cassazione.
La ratio della norma è chiara: consentire un’ulteriore impugnazione svuoterebbe di significato l’accordo stesso. Le parti, scegliendo la via del concordato, accettano di porre fine alla controversia sulla pena in cambio di una definizione più rapida e certa del processo. Impugnare una decisione che è il frutto del proprio consenso costituirebbe una contraddizione logica e procedurale. La Corte, pertanto, non entra nel merito dei motivi del ricorso, ma si ferma alla barriera preliminare della sua inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento conferma un punto fermo della procedura penale: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica e definitiva. Optando per questa via, l’imputato ottiene una pena concordata ma rinuncia irrevocabilmente alla possibilità di accedere al terzo grado di giudizio. Per i professionisti del diritto, ciò significa dover illustrare con estrema chiarezza al proprio assistito le conseguenze di tale scelta: la certezza della pena concordata si paga con la rinuncia a ogni ulteriore doglianza davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorso presentato in violazione di tale divieto non solo sarà dichiarato inammissibile, ma comporterà anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile presentare ricorso per Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di un ‘concordato in appello’?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in base all’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, il ricorso proposto avverso la sentenza che ratifica l’accordo è inammissibile.
Che cos’è il concordato in appello previsto dall’art. 599-bis c.p.p.?
È un accordo tra le parti processuali (imputato e pubblico ministero) sulla qualificazione giuridica dei fatti e sull’entità della pena da applicare, con conseguente rinuncia ai motivi di appello. L’accordo deve essere vagliato e accolto dal giudice d’appello.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in questi casi?
La persona che propone il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in euro tremila.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23250 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23250 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: , GLYPH – GLYPH – .y n i COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA In i liSella
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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L/g2-7
FATTO E DIRITTO
NOME NOME, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova, su concorde richiesta d parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pe sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui agli artt. 3 585 cod. pen.
Il ricorrente deduce la nullità della sentenza in punto di quantificazi della pena ed omessa assoluzione ex art. 129 cod proc. pen.
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dali’art. 599-bis c proc. pen., così come novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 10 un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano s qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull’entità della pe irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congi dell’impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l’accordo delle parti proces sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall’art. 599-bis cod. pro operazione compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento co il quale le parti erano addivenute al computo della pena.
5, Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di un somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 27/05/2024.