Concordato in Appello: La Rinuncia ai Motivi Blocca il Ricorso in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la scelta di un concordato in appello, previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, comporta una rinuncia implicita agli altri motivi di impugnazione, rendendo inammissibile un successivo ricorso per Cassazione. Questa decisione chiarisce la natura vincolante dell’accordo e le sue conseguenze processuali.
I Fatti del Caso: Un Accordo e un Successivo Ripensamento
Il caso esaminato riguardava un imputato che, dopo essere stato condannato in primo grado, aveva presentato appello. In sede di secondo grado, la difesa aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale per una ridefinizione della pena, rinunciando agli altri motivi di appello. La Corte d’Appello, accogliendo la richiesta, aveva confermato la condanna ma ridotto la pena nella misura concordata.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione per la mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che prevede il proscioglimento immediato in determinati casi. Si trattava di una questione che, di fatto, era stata superata dalla sua stessa rinuncia in appello.
La Decisione della Cassazione e il ruolo del concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neanche entrare nel merito della questione sollevata. La decisione si fonda su un’interpretazione chiara e consolidata degli effetti del concordato in appello.
L’Effetto Preclusivo dell’Accordo
I giudici hanno sottolineato che l’accordo previsto dall’art. 599-bis c.p.p. non è una semplice rinegoziazione della sanzione, ma un atto dispositivo che limita la cognizione del giudice di secondo grado e ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento del processo. Accettando il concordato e rinunciando agli altri motivi, l’imputato compie una scelta processuale definitiva, analoga alla rinuncia all’impugnazione stessa. Di conseguenza, non può successivamente ‘ripensarci’ e sollevare davanti alla Cassazione questioni a cui aveva implicitamente rinunciato.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
Come diretta conseguenza della declaratoria di inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis del codice di procedura penale non si limita a circoscrivere l’esame del giudice d’appello, ma produce effetti preclusivi che si estendono all’intero iter processuale, incluso il giudizio di legittimità. La rinuncia ai motivi di appello, funzionale all’accordo sulla pena, equivale a una vera e propria rinuncia all’impugnazione per quei punti. Pertanto, sollevare in Cassazione questioni che erano state oggetto di rinuncia costituisce un’azione processualmente inammissibile. La Corte ha agito senza formalità di rito, con una trattazione camerale non partecipata, come consentito dalla legge per questi casi.
le conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito pratico: la decisione di accedere a un concordato in appello deve essere ponderata attentamente. Se da un lato offre il vantaggio di una riduzione certa della pena, dall’altro chiude definitivamente la porta a ulteriori contestazioni nel merito della vicenda. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che tale scelta strategica esaurisce le possibilità di impugnazione, cristallizzando la decisione della Corte d’Appello. La pronuncia rafforza la finalità deflattiva dell’istituto, impedendo un uso strumentale del ricorso in Cassazione che contraddica le scelte processuali già compiute.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo aver accettato un concordato in appello?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’accettazione di un concordato sulla pena in appello, con rinuncia agli altri motivi, rende inammissibile un successivo ricorso, poiché tale rinuncia ha un effetto preclusivo su tutto il procedimento.
Qual è l’effetto principale dell’accordo sulla pena in appello secondo questa ordinanza?
L’effetto principale è quello preclusivo. L’accordo non solo limita l’esame del giudice di secondo grado, ma preclude anche la possibilità di sollevare in Cassazione questioni che erano state oggetto di rinuncia, essendo considerato un atto dispositivo analogo a una rinuncia all’impugnazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questa specifica vicenda è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33500 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33500 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME nato a CATANIA il 20/08/1974
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME COGNOME contro la sentenza n 1100/2025 con cui la Corte di appello di Catania, accogliendo la richiesta di concordato sull pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato l condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile.
Nel dedurre vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 cod proc. pen., il ricorrente pone questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funz dell’accordo sulla pena in appello.
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimen processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, co ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 26 settembre 2025
Il Consi GLYPH e estensore
Il Presidente