Concordato in Appello: La Cassazione Conferma, l’Accordo sulla Pena è Definitivo
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla pena nel secondo grado di giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: una volta siglato l’accordo, la strada per un ulteriore ricorso in Cassazione è sbarrata. Analizziamo questa importante decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche per l’imputato.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato in primo grado, presentava appello. Nel corso del giudizio di secondo grado, la difesa raggiungeva un accordo con la Procura Generale per una riduzione della pena, ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., rinunciando contestualmente agli altri motivi di gravame. La Corte d’Appello di Catania, accogliendo la richiesta congiunta, confermava la condanna ma riduceva la pena nella misura concordata.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un presunto errore di valutazione sull’entità della pena a cui aveva prestato il proprio consenso. Il motivo di ricorso, tuttavia, veniva descritto dalla Suprema Corte come del tutto generico e, soprattutto, volto a rimettere in discussione profili ai quali lo stesso interessato aveva rinunciato.
La Decisione sul concordato in appello
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che la scelta di aderire al concordato in appello non è un atto privo di conseguenze, ma una decisione strategica che produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento del processo, incluso il giudizio di legittimità. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3000 euro alla Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte fonda la sua decisione su un’interpretazione consolidata dell’istituto. Le motivazioni possono essere così sintetizzate:
* Natura Dispositiva dell’Accordo: L’articolo 599-bis c.p.p. conferisce alle parti un potere dispositivo. Scegliendo il concordato in appello, l’imputato rinuncia volontariamente agli altri motivi di appello per ottenere un beneficio concreto, ovvero la riduzione della pena. Questa rinuncia non è un mero dettaglio formale, ma il cuore dell’istituto.
* Effetto Preclusivo: La Corte ha chiarito che tale rinuncia produce un ‘effetto preclusivo’ che si estende a tutto il procedimento. In altre parole, chiude definitivamente la porta a qualsiasi riesame dei punti coperti dall’accordo o a cui si è rinunciato. Questo principio è analogo a quello della rinuncia totale all’impugnazione: una volta fatta, non si può tornare indietro.
* Impossibilità di Rimettere in Discussione l’Accordo: Tentare di impugnare in Cassazione la valutazione sulla pena, dopo averla concordata in appello, equivale a contraddire la propria precedente manifestazione di volontà. Il ricorso è stato quindi giudicato ‘sostanzialmente volto a rimettere in discussione profili cui l’interessato ha rinunciato’.
La Corte ha inoltre specificato che l’inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di rito, attraverso una trattazione camerale non partecipata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., a sottolineare la manifesta infondatezza del ricorso.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un monito chiaro: il concordato in appello è una scelta processuale definitiva e vincolante. Se da un lato offre il vantaggio di una pena certa e ridotta, dall’altro comporta la perdita irrevocabile del diritto di contestare ulteriormente la sentenza sui punti oggetto di rinuncia. Gli imputati e i loro difensori devono ponderare attentamente questa opzione, essendo pienamente consapevoli che l’accordo sigillato in appello preclude la via del ricorso per Cassazione. La decisione rafforza la natura dispositiva degli accordi processuali, confermando che la volontà delle parti, una volta espressa in forme legali, assume un valore preclusivo per la prosecuzione del giudizio.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena (concordato) in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accordo sulla pena, ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p., implica la rinuncia agli altri motivi di appello e ha un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di legittimità, rendendo inammissibile un eventuale ricorso.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.
Perché il ‘concordato in appello’ limita il diritto di impugnazione?
Perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis c.p.p. non solo limita l’esame del giudice d’appello ai termini dell’accordo, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento del processo, analogamente a quanto avviene con una rinuncia esplicita all’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7629 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7629 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVOLA il 13/03/1968
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato aa GLYPH alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di COGNOME Vincenzo contro la sentenza n. 925/2024 con cui la Corte di appello di Catania, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile.
Nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici l’errore di valutazione sull’entità della pena in cui sarebbe incorso l’imputato nel prestare il proprio assenso, il motivo di ricorso appare sostanzialmente volto a rimettere in discussione profili cui l’interessato ha rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, con conseguente inammissibilità perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna;lt ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 20 gennaio 2025
Il Presidente