Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Sbarrato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale riguardante il cosiddetto concordato in appello. Questo istituto, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta una forma di accordo tra le parti processuali che, una volta ratificato dal giudice, preclude la possibilità di un ulteriore ricorso. Analizziamo la decisione per comprendere la portata e le conseguenze pratiche di questa norma.
I Fatti del Caso: Dall’Accordo in Appello al Tentativo di Ricorso
Nel caso di specie, un imputato, tramite il suo difensore, aveva inizialmente presentato appello contro una sentenza di condanna. Successivamente, in sede di giudizio di secondo grado, le parti hanno raggiunto un accordo, rinunciando ai motivi di appello in cambio di una rideterminazione della pena. La Corte d’Appello, preso atto della concorde richiesta, ha emesso una nuova sentenza applicando la pena concordata.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione contro quest’ultima sentenza, lamentando una presunta omessa motivazione riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La questione giunta al vaglio della Suprema Corte era quindi se fosse ammissibile un’impugnazione avverso una decisione frutto di un patto processuale.
Il Concordato in Appello e la sua Finalità
L’articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, consente alle parti di accordarsi sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla pena da applicare, rinunciando ai motivi di appello. Questo strumento mira a deflazionare il carico giudiziario e a velocizzare la definizione dei processi. Il ruolo del giudice d’appello non è passivo: egli deve verificare la correttezza dell’accordo, la congruità della pena richiesta e il rispetto dei limiti di legge. Solo dopo questo controllo positivo, la pena concordata viene applicata.
Le Motivazioni della Cassazione: L’Inammissibilità del Concordato in Appello Prevista dalla Legge
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo netto e inequivocabile. La motivazione si fonda su una previsione normativa specifica: l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce espressamente che non è possibile proporre ricorso per Cassazione contro le sentenze emesse in applicazione del concordato in appello.
La Suprema Corte ha sottolineato che l’accordo raggiunto tra le parti e vagliato positivamente dal giudice di secondo grado acquista un carattere di definitività che il legislatore ha inteso ‘blindare’, escludendolo da ulteriori gradi di giudizio. La scelta di aderire al concordato implica una rinuncia implicita a contestare i termini dell’accordo stesso, inclusa la misura della pena che ne è l’oggetto principale. Pertanto, lamentare un difetto di motivazione sulla pena concordata è una contraddizione in termini, poiché la pena non è frutto di una valutazione autonoma del giudice, ma della volontà congiunta delle parti.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione riafferma la natura tombale del concordato in appello. Le parti che scelgono questa via devono essere consapevoli che la sentenza che ne deriva non sarà ulteriormente impugnabile, salvo casi eccezionali non pertinenti alla vicenda in esame. Questa chiusura del percorso processuale è il prezzo della celerità e della certezza della pena ottenute con l’accordo. Per il ricorrente, la conseguenza dell’inammissibilità non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della pretestuosità del ricorso intrapreso.
È possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello a seguito di ‘concordato in appello’?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in base all’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, il ricorso non è esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. (concordato in appello).
Qual è il ruolo del giudice d’appello nel ‘concordato in appello’?
Il giudice d’appello ha il dovere di controllare l’esattezza degli aspetti giuridici dell’accordo, la congruità della pena richiesta e il rispetto dei parametri e limiti indicati dall’art. 599-bis c.p.p. prima di applicare la pena concordata.
Cosa succede se si propone comunque un ricorso contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1457 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1457 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a TARANTO il 27/10/1989
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARAN1 D
dato a- VViSO alle pa-rti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
Giumentaro NOMECOGNOME per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, su concorde ri :hiesta de parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai s ?nsi de 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato ascritto.
Il ricorrente deduce l’omessa motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stes ;o esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, c , Imma 5-bis, cod. proc. pen.
Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod proc:. p così come novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condott contest e sull’entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in part !, cong dell’impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere d controlla l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei lim indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo dell. pena.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura c e plano e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in ravore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024.